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| IDG850500004 | |
| 85.05.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Marinelli Fabrizio
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| Elaborazione dei dati e responsabilita' civile
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| Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 9, pt. 2, pag. 311-322
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo; a fine
articolo o capitolo)
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| D306006; D311321; F79
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| In questo articolo l' A. parte dalla considerazione che nel settore
dell' informatica gli studiosi di diritto hanno approfondito l'
aspetto dell' applicabilita' dell' elaborazione dati all'
amministrazione della giustizia (Novelli, Giannantonio) e quello
della tutela della riservatezza (Frosini, Rodota'), mentre l' aspetto
della responsabilita' civile non e' stato ancora sufficientemente
studiato. L' A. offre una rassegna dei piu' significativi studi
italiani sull' argomento, partendo dalla definizione dei contratti di
utilizzazione degli elaboratori (informatics contracts) e
distinguendo tra le varie categorie di soggetti potenzialmente
interessati al problema. Vengono quindi esaminati gli aspetti
relativi alla responsabilita' contrattuale, separando la
responsabilita' contrattuale relativa all' hardware ed al software.
Nel caso dell' hardware viene sottolineato come solitamente il
contratto di vendita o di noleggo non sia un contratto di risultato,
e come il fornitore abbia, tra le sue obbligazioni naturali, quella
di fornire una conoscenza esatta delle possibilita' e dei limiti
dell' elaboratore. Per quanto riguarda il software il contratto di
fornitura viene qualificato come appalto di servizi e viene
affrontato il problema, ancora incerto, della sua possibile tutela
attraverso la brevettabilita' od il diritto d' autore. Infine vengono
affrontate le implicazioni relative alle banche dati e le
responsabilita' (sia contrattuali, sia aquiliane) del gestore di
dati. In conclusione si afferma che i principi di responsabilita'
civile in tema di informatica non sembrano discostarsi da quelli
generali. Cosi' dopo aver puntualizzato la natura della garanzia
predetta, intesa come espressione della comune responsabilita' per
inadempimento ancorche' di carattere speciale quanto a contenuto e
modalita' di esercizio, vengono sottoposte a disamina le azioni di
riduzione del prezzo, di eliminazione dei vizi di risoluzione del
contratto nonche' il risarcimento dei danni relativi e l' eccezione
di inadempimento.
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| d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
l. 22 aprile 1941, n. 633
l. 1 aprile 1981, n. 121
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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