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158569
IDG850500018
85.05.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pazzaglia Alessandro
Trasferimento di quote di societa' a responsabilita' limitata e pignoramento
nota a Cass. sez. I 27 gennaio 1984, n. 640
Giust. civ., an. 34 (1984), fasc. 11, pt. 1, pag. 3094-3100
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D312221; D43151
La Suprema Corte ha risolto la questione ad essa sottoposta, sulle condizioni di opponibilita' del trasferimento della quota di societa' a responsabilita' limitata, rispetto al pignoramento della quota stessa operato da un creditore, facendo ricorso all' art. 2914 n. 4 c.c. Tale pronuncia viene condivisa, sulla base delle considerazioni che inducono a ritenere che la quota di s.r.l. sia da intendersi assoggettata al regime dei beni mobili. Infatti, dopo aver esaminato e sottoposto a critica le diverse teorie in base alle quali il trasferimento della quota sociale andrebbe assimilato alla cessione del contratto o a quella del credito, si prendono in considerazione, per criticarle, le conseguenze che, dall' utilizzazione delle diverse teorie, scaturiscono a proposito dell' anteriorita' dell' alienazione rispetto al pignoramento. Non bisogna, del resto, lasciarsi fuorviare dalla giurisprudenza che ha ritenuto applicabili le forme del pignoramento presso terzi alla espropriazione della quota suddetta. Tali forme, invero, sono state utilizzate piu' per esclusione rispetto alle altre forme di esecuzione, che per ragioni intrinseche. In definitiva, anche se nemmeno la teoria che intende la quota come bene, in senso proprio o in senso astratto, risulta pienamente soddisfacente, e' necessario tuttavia riportarsi comunque alla natura mobiliare della stessa, per poi fondatamente trarne la logica e risolutiva conseguenza dell' applicabilita' dell' art. 2914 n. 4 c.c.. Consegue da cio' l' irrilevanza dell' iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, che non rappresenta un elemento costitutivo del trasferimento stesso, ma una semplice forma di pubblicita' stabilita nell' interesse della societa'. Ai sensi dell' art. 2914, n. 4, c.c., e' sufficiente pertanto la certezza della data del trasferimento, anteriormente rispetto al pignoramento della quota, certezza acquisita, nel caso di specie, in dipendenza della morte del sottoscrittore. Ne', a questi fini, ha rilievo la supposta impossibilita' del trasferimento del possesso della quota, in quanto l' art. 2914, n. 4, c.c. prevede, quale condizione alternativa, l' atto di data certa.
art. 2479 c.c. art. 2914 c.c. art. 2704 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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