| La Suprema Corte ha risolto la questione ad essa sottoposta, sulle
condizioni di opponibilita' del trasferimento della quota di societa'
a responsabilita' limitata, rispetto al pignoramento della quota
stessa operato da un creditore, facendo ricorso all' art. 2914 n. 4
c.c. Tale pronuncia viene condivisa, sulla base delle considerazioni
che inducono a ritenere che la quota di s.r.l. sia da intendersi
assoggettata al regime dei beni mobili. Infatti, dopo aver esaminato
e sottoposto a critica le diverse teorie in base alle quali il
trasferimento della quota sociale andrebbe assimilato alla cessione
del contratto o a quella del credito, si prendono in considerazione,
per criticarle, le conseguenze che, dall' utilizzazione delle diverse
teorie, scaturiscono a proposito dell' anteriorita' dell' alienazione
rispetto al pignoramento. Non bisogna, del resto, lasciarsi fuorviare
dalla giurisprudenza che ha ritenuto applicabili le forme del
pignoramento presso terzi alla espropriazione della quota suddetta.
Tali forme, invero, sono state utilizzate piu' per esclusione
rispetto alle altre forme di esecuzione, che per ragioni intrinseche.
In definitiva, anche se nemmeno la teoria che intende la quota come
bene, in senso proprio o in senso astratto, risulta pienamente
soddisfacente, e' necessario tuttavia riportarsi comunque alla natura
mobiliare della stessa, per poi fondatamente trarne la logica e
risolutiva conseguenza dell' applicabilita' dell' art. 2914 n. 4
c.c.. Consegue da cio' l' irrilevanza dell' iscrizione del
trasferimento nel libro dei soci, che non rappresenta un elemento
costitutivo del trasferimento stesso, ma una semplice forma di
pubblicita' stabilita nell' interesse della societa'. Ai sensi dell'
art. 2914, n. 4, c.c., e' sufficiente pertanto la certezza della data
del trasferimento, anteriormente rispetto al pignoramento della
quota, certezza acquisita, nel caso di specie, in dipendenza della
morte del sottoscrittore. Ne', a questi fini, ha rilievo la supposta
impossibilita' del trasferimento del possesso della quota, in quanto
l' art. 2914, n. 4, c.c. prevede, quale condizione alternativa, l'
atto di data certa.
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