Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


158589
IDG850500038
85.05.00038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellenghi Mario
Sull' ammissibilita' della brevettazione dell' uso di sostanze chimiche e chimico-farmaceutiche secondo la legge brevetti italiana r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 nel testo ante e post. d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Riv. dir. ind., an. 33 (1984), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 73-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
Sulla base delle disposizioni della Legge Brevetti Italiana, r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 nel testo anteriore e in quello posteriore alla riforma introdotta dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338, si arriva alle seguenti conclusioni: a) Era ed e' ammessa la brevettazione: e dell' uso di sostanze chimiche e, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 9 marzo 1978, n. 20, anche chimico-farmaceutiche, purche' sussistano i fondamentali requisiti di novita' estrinseca ed intrinseca e di applicabilita' industriale. b) Il brevetto d' uso e' peraltro dipendente da un eventuale anteriore brevetto che copra il prodotto il cui uso forma oggetto del brevetto posteriore. c) Per il conseguimento di una valida protezione non e' necessario che l' inventore apporti specifici esempi di nuove formulazioni contenenti il prodotto di cui si rivendica l' uso.
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



Ritorna al menu della banca dati