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158592
IDG850500041
85.05.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccinini Tosato Paola
La disciplina delle imprese comuni nel diritto antitrust della CEE
Riv. dir. ind., an. 33 (1984), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 131-178
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8716
In tema di imprese comuni, la Commissione ha adottato un atteggiamento molto restrittivo. A suo avviso tutte le imprese comuni costituite da imprese anche solo potenzialmente concorrenti (nel settore dell' impresa comune o in altri settori) cadono sotto il divieto dell' art. 85 n. 1 del Trattato perche' suscettibili di dar luogo ad intese restrittive della concorrenza, se non altro nella forma del c.d. effetto di gruppo. Date le concezioni della Commissione in materia di concorrenza potenziale e di effetti di gruppo, cio' significa che la quasi totalita' delle imprese comuni sarebbero di per se' vietate, salvo ottenere l' esecuzione ai sensi dell' art. 85 n. 3. Questo risultato, oltre a comportare notevoli inconvenienti pratici, si traduce in una ingiustificata estensione del divieto di cui all' art. 85 n. 1 e conseguentemente dei poteri di controllo della Commissione. Una valutazione piu' corretta del concetto di concorrenza tutelata nella CEE induce a ritenere che le imprese comuni debbano essere sottoposte ad un regime differenziato. Il divieto dell' art. 85 n. 1 si applica alle imprese comuni che costituiscono lo strumento di un' intesa fra le imprese fondatrici e non invece alle imprese comuni aventi natura concentrativa, e cioe' quelle in cui il motivo di fondo dell' operazione e' da individuare nella creazione di un centro autonomo di decisioni e interessi ovvero in un atto di disposizione di carattere patrimoniale. Le imprese comuni del secondo tipo non godono tuttavia di una immunita' assoluta nella CEE. Esse sono assoggettabili alla disciplina dell' art. 86 nel caso di rafforzamento attraverso l' impresa comune della posizione dominante gia' detenuta da uno dei soci (secondo la ben nota dottrina della Continental Can) e, probabilmente, anche nell' ipotesi di consolidamento nell' impresa comune della posizione dominante posseduta collettivamente dalle imprese fondatrici.
art. 85 Tr. CEE art. 86 Tr. CEE
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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