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| IDG850500041 | |
| 85.05.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Piccinini Tosato Paola
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| La disciplina delle imprese comuni nel diritto antitrust della CEE
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| Riv. dir. ind., an. 33 (1984), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 131-178
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8716
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| In tema di imprese comuni, la Commissione ha adottato un
atteggiamento molto restrittivo. A suo avviso tutte le imprese comuni
costituite da imprese anche solo potenzialmente concorrenti (nel
settore dell' impresa comune o in altri settori) cadono sotto il
divieto dell' art. 85 n. 1 del Trattato perche' suscettibili di dar
luogo ad intese restrittive della concorrenza, se non altro nella
forma del c.d. effetto di gruppo. Date le concezioni della
Commissione in materia di concorrenza potenziale e di effetti di
gruppo, cio' significa che la quasi totalita' delle imprese comuni
sarebbero di per se' vietate, salvo ottenere l' esecuzione ai sensi
dell' art. 85 n. 3. Questo risultato, oltre a comportare notevoli
inconvenienti pratici, si traduce in una ingiustificata estensione
del divieto di cui all' art. 85 n. 1 e conseguentemente dei poteri di
controllo della Commissione. Una valutazione piu' corretta del
concetto di concorrenza tutelata nella CEE induce a ritenere che le
imprese comuni debbano essere sottoposte ad un regime differenziato.
Il divieto dell' art. 85 n. 1 si applica alle imprese comuni che
costituiscono lo strumento di un' intesa fra le imprese fondatrici e
non invece alle imprese comuni aventi natura concentrativa, e cioe'
quelle in cui il motivo di fondo dell' operazione e' da individuare
nella creazione di un centro autonomo di decisioni e interessi ovvero
in un atto di disposizione di carattere patrimoniale. Le imprese
comuni del secondo tipo non godono tuttavia di una immunita' assoluta
nella CEE. Esse sono assoggettabili alla disciplina dell' art. 86 nel
caso di rafforzamento attraverso l' impresa comune della posizione
dominante gia' detenuta da uno dei soci (secondo la ben nota dottrina
della Continental Can) e, probabilmente, anche nell' ipotesi di
consolidamento nell' impresa comune della posizione dominante
posseduta collettivamente dalle imprese fondatrici.
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| art. 85 Tr. CEE
art. 86 Tr. CEE
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| Ist. dir. comparato - Univ. Roma
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