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158639
IDG850500088
85.05.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pazzaglia Alessandro
Clausola compromissoria, statuto di societa' cooperativa e sindaci-arbitri
nota a Cass. sez. I 3 maggio 1984, n. 2680
Giust. civ., an. 35 (1985), fasc. 1, pt. 1, pag. 130-135
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31230; D4461; D4462; D312304
Vengono presi in esame alcuni dei piu' importanti problemi dibattuti in dottrina ed in giurisprudenza con riferimento alla clausola compromissoria inserita in uno statuto sociale. La prima questione che puo' porsi e' quella della possibilita' di deferire ad arbitri tutte le controversie che possano insorgere tra societa' e soci ovvero tra soci. La risposta e' affermativa, con la precisazione che, nel secondo caso, la clausola compromissoria assume le caratteristiche di un patto parasociale. Altra questione affrontata e' quella della compromettibilita' in arbitri delle controversie riguardanti l' esclusione del socio dalla societa'. Anche tale problema e' risolto affermativamente, sia in via generale, sia con riguardo al caso di specie, nel quale la causa dell' esclusione era costituita dall' infrazione nell' esercizio dell' attivita' prestata dal socio a favore della societa' nell' ambito del raggiungimento dei fini istituzionali di questa. Viene poi esaminata e risolta la questione della vincolativita' della clausola compromissoria per i soci, distinguendosi quelli originari da quelli aggiunti in dipendenza di successiva sottoscrizione del capitale sociale. Per questi ultimi si ritiene che la vincolativita' del patto compromissorio sia subordinata ad una specifica approvazione per iscritto, dovendosi ritenere applicabile la disposizione, se non dell' art. 1341 c.c., quanto meno dell' art. 1342 c.c.. Infine, viene prestata adesione al corretto convincimento espresso dalla Cassazione in ordine alla nullita' della clausola compromissoria quando questa deferisca al Collegio sindacale la risoluzione delle controversie tra societa' e soci.
art. 806 c.p.c. art. 808 c.p.c. art. 409 c.p.c. art. 2527 c.c. art. 1341 c.c. art. 1342 c.c.
Ist. dir. comparato - Univ. Roma



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