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158904
IDG850700081
85.07.00081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Costituzione coattiva del rapporto di affittanza agraria fra coeredi al lume della nuova legge sui patti agrari: efficacia temporale
nota a Trib. Napoli sez. agr. 24 febbraio 1984
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 1, pag. 1060-1063
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9135
Inquadrata la fattispecie al lume dei principi sull' efficacia temporale della legge in generale, l' A. ritiene che, per poter affermare l' applicabilita' dell' art. 49 della nuova normativa sui patti agrari (l. 3 maggio 1982, n. 203) alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, dovrebbe riconoscersi a tale specifica disposizione un portata retroattiva. Ma cio' va escluso, in coerenza con l' orientamento espresso dalla sentenza in commento, sia perche' la disposizione transitoria ex art. 53 e' applicabile ai rapporti gia' in corso e non certo al complesso fatto genetico del contratto di affittanza agraria tra coeredi del proprietario di fondi rustici, come disciplinato dall' art. 49, sia in quanto la formulazione della norma, di per se', non contiene alcuna deroga, neanche implicita, al divieto generala di applicazione retroattiva della legge, fissato dall' art. 11 disp. prel. c.c..
art. 49 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 11 disp. prel. c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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