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| IDG850700082 | |
| 85.07.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pugliese Antonio
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| Modificazione e revoca del provvedimento d' urgenza
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| nota a ord. Trib. Torino 14 giugno 1983
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 1, pag. 1064-1069
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44022
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| L' ordinanza annotata ripropone un problema assai dibattuto in
dottrina e risolto con soluzioni spesso nettamente contrastanti in
giurisprudenza. Si tratta della modificabilita' e revocabilita' dei
provvedimenti d' urgenza ex art. 700 c.p.c. e ss. c.p.c.. Data qui
per scontata la questione, per cosi' dire, preliminare relativa alla
codificabilita' e/o revocabilita' in assoluto dei provvedimenti in
parola, questione sulla quale dottrina e giurisprudenza prevalenti
sembrano orientate - seppure con diverse motivazioni - in senso
positivo, il problema si pone sotto il piu' specifico angolo visuale
se il giudice istruttore della causa sul merito possa o meno revocare
e/o modificare il provvedimento d' urgenza emanato "ante causam" dal
pretore. A prima vista la risposta sembra dover essere negativa in
quanto che qui ci troveremo nel caso di giudice "diverso" da quello
che ha pronunciato il provvedimento stesso, venendo cosi' in rilievo
quanto si ricava, seppur "a contrario" dal secondo comma dell' art.
177 c.p.c.. A ben vedere, pero', la presente conclusione si prospetta
giuridicamente corretta solo nel caso in cui ci si trovi di fronte a
due giudici, persone fisiche differenti, cui corrispondono due
diverse e ripartite sfere di competenza in ordine alla emanazione di
determinati provvedimenti. Ma questa situazione non e' presente nel
caso di specie ove si riconosce ai sensi degli artt. 701 e 702 c.p.c.
un' unica competenza alla pronuncia dei provvedimenti d' urgenza che,
a seconda delle circostanze, sara' esercitata alternativamente o dal
giudice istruttore o dal pretore. L' A. propende, pertanto, in
contrasto con la decisione annotata, per la modificabilita' e/o
revocabilita' del provvedimento ex art. 700 c.p.c. anche nella
fattispecie in esame.
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| art. 177 c.p.c.
artt. 700 ss. c.p.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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