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158905
IDG850700082
85.07.00082 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pugliese Antonio
Modificazione e revoca del provvedimento d' urgenza
nota a ord. Trib. Torino 14 giugno 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 1, pag. 1064-1069
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
L' ordinanza annotata ripropone un problema assai dibattuto in dottrina e risolto con soluzioni spesso nettamente contrastanti in giurisprudenza. Si tratta della modificabilita' e revocabilita' dei provvedimenti d' urgenza ex art. 700 c.p.c. e ss. c.p.c.. Data qui per scontata la questione, per cosi' dire, preliminare relativa alla codificabilita' e/o revocabilita' in assoluto dei provvedimenti in parola, questione sulla quale dottrina e giurisprudenza prevalenti sembrano orientate - seppure con diverse motivazioni - in senso positivo, il problema si pone sotto il piu' specifico angolo visuale se il giudice istruttore della causa sul merito possa o meno revocare e/o modificare il provvedimento d' urgenza emanato "ante causam" dal pretore. A prima vista la risposta sembra dover essere negativa in quanto che qui ci troveremo nel caso di giudice "diverso" da quello che ha pronunciato il provvedimento stesso, venendo cosi' in rilievo quanto si ricava, seppur "a contrario" dal secondo comma dell' art. 177 c.p.c.. A ben vedere, pero', la presente conclusione si prospetta giuridicamente corretta solo nel caso in cui ci si trovi di fronte a due giudici, persone fisiche differenti, cui corrispondono due diverse e ripartite sfere di competenza in ordine alla emanazione di determinati provvedimenti. Ma questa situazione non e' presente nel caso di specie ove si riconosce ai sensi degli artt. 701 e 702 c.p.c. un' unica competenza alla pronuncia dei provvedimenti d' urgenza che, a seconda delle circostanze, sara' esercitata alternativamente o dal giudice istruttore o dal pretore. L' A. propende, pertanto, in contrasto con la decisione annotata, per la modificabilita' e/o revocabilita' del provvedimento ex art. 700 c.p.c. anche nella fattispecie in esame.
art. 177 c.p.c. artt. 700 ss. c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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