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158913
IDG850700090
85.07.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Agnoli Francesco Mario
Una strana vicenda in tema di reazione ad atti arbitrari e di usurpazione di pubbliche funzioni
nota a Pret. Legnano 21 maggio 1984
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 2, pag. 1153-1157
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5209; D51121; D51122; D51124
A seguito di denuncia di privati cittadini e di un funzionario dell' EMPA di Milano il Pretore di Legnano, con l' annotata sentenza, condanno' per il reato di maltrattamenti di animali (art. 727 c.p.) due dipendenti comunali, che, catturato un cane randagio, lo avevano condotto al traino della propria vettura, trascinandolo insanguinato per un lungo tratto di strada. Con la stessa sentenza il Pretore condanno' per oltraggio, non riconoscendo l' esimente del fatto arbitrario, e per il rifiuto di generalita' il cittadino che, indignato, si era rivolto con parole offensive ai due vigili urbani, rifiutandosi poi di aderire alla loro richiesta di esibizione dei documenti. Per usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali inquirenti venne infine condannato il funzionario dell' EMPA, che, prima di inoltrare denuncia all' autorita' giudiziaria, aveva scattato alcune foto del luogo dei fatti, parlato con uno dei vigili urbani, avvertendolo che lo avrebbe denunciato penalmente, e raccolto le dichiarazioni di alcune persone presenti ai fatti. Il commentatore rileva che fortunatamente si tratta di decisione non condividibile, perche' sarebbe "summa iniuria" che due dipendenti comunali, colpevoli di avere incrudelito sopra un animale, venissero puniti con sole lire 300.000 di ammenda ciascuno, mentre i cittadini intervenuti a porre fine al deplorevole episodio dovrebbero subire pene ben piu' consistenti (e anche di carattere detentivo). Si assunse nella nota che, nonostante un precedente in senso contrario della Casssazione, il Pretore avrebbe dovuto valutare come scriminante il comportamento dei vigili, in quanto, pur ammettendosi la necessita' che l' atto arbitrario sia diretto contro lo stesso soggetto autore del comportamento oltraggioso, qualunque cittadino presente ai fatti doveva considerarsi offeso della condotta dei due vigili urbani in quanto il bene giuridico tutelato dall' art. 727 c.p. e' "il sentimento di comune pieta' verso gli animali", per cui deve ritenersi "vittima" del reato chiunque, avendo assistito alle sevizie, sia stato offeso in tali propri sentimenti. Si aggiunge che nella specie doveva considerarsi arbitraria anche la richiesta delle generalita' al cittadino intervenuto, in quanto la richiesta era determinata esclusivamente da spirito di animosita' e di difesa nei confronti di chi effettuava la pur legittima protesta. Annota infine l' A. che nessuna usurpazione puo' ravvisarsi nella condotta del funzionario dell' EMPA che, prima di presentare la denuncia all' autorita' giudiziaria, si diede cura non gia' di raccogliere testimonianze, ma di accertare se e quali persone fossero state presenti ai fatti, tanto piu' che il funzionario fece costante riferimento alla denuncia che intendeva presentare all' autorita' giudiziaria e che in effetti poi presento'.
art. 341 c.p. art. 347 c.p. art. 727 c.p. art. 4 d.l.lg. 14 settembre 1944, n. 288
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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