| A seguito di denuncia di privati cittadini e di un funzionario dell'
EMPA di Milano il Pretore di Legnano, con l' annotata sentenza,
condanno' per il reato di maltrattamenti di animali (art. 727 c.p.)
due dipendenti comunali, che, catturato un cane randagio, lo avevano
condotto al traino della propria vettura, trascinandolo insanguinato
per un lungo tratto di strada. Con la stessa sentenza il Pretore
condanno' per oltraggio, non riconoscendo l' esimente del fatto
arbitrario, e per il rifiuto di generalita' il cittadino che,
indignato, si era rivolto con parole offensive ai due vigili urbani,
rifiutandosi poi di aderire alla loro richiesta di esibizione dei
documenti. Per usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali
inquirenti venne infine condannato il funzionario dell' EMPA, che,
prima di inoltrare denuncia all' autorita' giudiziaria, aveva
scattato alcune foto del luogo dei fatti, parlato con uno dei vigili
urbani, avvertendolo che lo avrebbe denunciato penalmente, e raccolto
le dichiarazioni di alcune persone presenti ai fatti. Il commentatore
rileva che fortunatamente si tratta di decisione non condividibile,
perche' sarebbe "summa iniuria" che due dipendenti comunali,
colpevoli di avere incrudelito sopra un animale, venissero puniti con
sole lire 300.000 di ammenda ciascuno, mentre i cittadini intervenuti
a porre fine al deplorevole episodio dovrebbero subire pene ben piu'
consistenti (e anche di carattere detentivo). Si assunse nella nota
che, nonostante un precedente in senso contrario della Casssazione,
il Pretore avrebbe dovuto valutare come scriminante il comportamento
dei vigili, in quanto, pur ammettendosi la necessita' che l' atto
arbitrario sia diretto contro lo stesso soggetto autore del
comportamento oltraggioso, qualunque cittadino presente ai fatti
doveva considerarsi offeso della condotta dei due vigili urbani in
quanto il bene giuridico tutelato dall' art. 727 c.p. e' "il
sentimento di comune pieta' verso gli animali", per cui deve
ritenersi "vittima" del reato chiunque, avendo assistito alle
sevizie, sia stato offeso in tali propri sentimenti. Si aggiunge che
nella specie doveva considerarsi arbitraria anche la richiesta delle
generalita' al cittadino intervenuto, in quanto la richiesta era
determinata esclusivamente da spirito di animosita' e di difesa nei
confronti di chi effettuava la pur legittima protesta. Annota infine
l' A. che nessuna usurpazione puo' ravvisarsi nella condotta del
funzionario dell' EMPA che, prima di presentare la denuncia all'
autorita' giudiziaria, si diede cura non gia' di raccogliere
testimonianze, ma di accertare se e quali persone fossero state
presenti ai fatti, tanto piu' che il funzionario fece costante
riferimento alla denuncia che intendeva presentare all' autorita'
giudiziaria e che in effetti poi presento'.
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