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158915
IDG850700092
85.07.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Picotti Lorenzo
Pubblica funzione e rilevanza penale dell' attivita' di "consulenza"
nota a Trib. Venezia 14 dicembre 1983
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 2, pag. 1165-1172
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5110; D51113
Aderendo alle tesi dottrinali, ed anche in parte giurisprudenziali, dirette ad ancorare a criteri rigorosamente "oggettivi", imperniati cioe' soltanto sulla disciplina giuridica dell' attivita' esercitata, l' attribuzione della qualifica soggettiva di "pubblico ufficiale" rilevante ai fini penali, l' A. commenta criticamente lo schema argomentativo attraverso cui il Tribunale di Venezia ha escluso invece che nell' attivita' di "consulenza" svolta da un privato a favore di un Ente lirico possa ravvisarsi qualsiasi esercizio di "pubblica funzione". In particolare l' A. rileva che non puo' ricondursi la distinzione fra "pubblica funzione" e "pubblico servizio" alla pretesa bipartizione fra compiti "essenziali" ovvero soltanto "eventuali" dello Stato; e che la disciplina normativa degli Enti lirici (l. n. 800/1967) evidenzia semplicemente il carattere (genericamente) pubblico di molte attivita' demandate all' Ente, e da questo in parte poi delegate al "consulente" nel caso concreto. In tale ambito pubblicistico, la successiva distinzione fra "funzione" e "servizio" non potrebbe poi, secondo l' A., poggiare sul solo criterio della rilevanza "esterna" o meno dell' attivita' svolta dal privato: essendo piuttosto decisiva la valutazione della incidenza del contributo di questi all' adozione della "volonta'" in cui si e' espressa detta attivita' pubblica, ben potendo - in particolare - detto contributo estrinsecarsi anche nel momento formativo, oltreche' in quello di manifestazione ed esecuzione, della "volonta'" stessa.
art. 357 c.p. art. 358 c.p. art. 359 c.p. art. 324 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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