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| IDG850700093 | |
| 85.07.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guarino Salvatore
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| La sanzione sostitutiva su richiesta dell' imputato per reati puniti
congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria; natura della sanzione
sostitutiva e sorte della pena pecuniaria criminale
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| nota a Pret. Tortona 17 febbraio 1983
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 2, pag. 1203-1208
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50320; D50324; D5041
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| L' A. ritiene, in contrasto con la decisione annotata, che l'
estinzione del reato conseguente alla applicazione della sanzione
sostitutiva su richiesta dell' imputato ai sensi dell' art. 77 l. 24
novembre 1981 n. 689 comporta la esclusione dell' eventuale pena
pecuniaria prevista congiuntamente alla pena detentiva sostituita.
Vengono considerate e criticate talune decisioni emesse in materia
dalla Cassazione ed esaminato altro orientamento espresso in
proposito circa la sopravvivenza della pena pecuniaria con le sue
connotazioni penali, anche in caso di estinzione del reato per la
sostituzione della pena detentiva. Nella nota si insiste sul fatto
che il legislatore ha previsto la sostituzione solo delle pene
detentive brevi, non gia' di quelle pecuniarie e sulle difficolta'
che la stessa Corte Costituzionale avra' per sanare la disparita' di
trattamento coneguente alla previsione della estinzione del reato ex
art. 77 citato solo per reati puniti con pena detentiva e non per
quelli puniti con la sola pena pecuniaria. La nota concorda con la
sentenza in epigrafe circa la natura non strettamente penale della
sanzione pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell' arresto, ma
ne critica la conclusione volta a non dare un nome a tale sanzione,
dal momento che il legislatore, de iure condito, ha voluto conservare
la tradizio nale terminologia penalistica (multa o ammenda), come si
evidenzia anche dalle norme poste in sede di esecuzione.
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| art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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