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158924
IDG850700101
85.07.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frisina Pasquale
Osservazioni in tema di incidente di falso nel processo amministrativo.
Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 4, pag. 1302-1307
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41527; D15306
Si registra la tendenza, manifestatasi sia in dottrina che in giurisprudenza, ad introdurre, in talune situazioni, un temperamento al rigore del dato normativo (art. 8 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 23 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 41 e 42 r.d. 17 agosto 1907 n. 642), il quale sottrae agli organi di giurisdizione speciale ogni potere di accertamento del falso documentale. In particolare, per quanto attiene ad un recente orientamento inteso ad attribuire al giudice amministrativo il potere di conoscere incidenter tantum della questione di falso concernente un atto processuale e di trarre, ai fini del giudizio in corso, le conseguenze del relativo accertamento, rilevato come la stessa considerazione della questione di falso come questione pregiudiziale rispetto alla decisione della lite desti non poche perplessita' che autorevole dottrina non ha mancato di evidenziare, si osserva, in via del tutto assorbente, che nel vigente ordinamento l' effetto giuridico che la legge ricollega al documento (c.d. efficacia di "piena prova") non e' altrimenti eliminabile se non con quella particolare forma di accertamento costituita dalla querela di falso. Ne consegue che ove il medesimo effetto concerna documenti (atto pubblico e scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata) che pure dispiegano la loro forza esclusivamente all' interno del processo, anche avverso tali documenti e' necessario proporre querela di falso. Il relativo procedimento, pero', e' di esclusiva competenza del giudice ordinario. Il che vale a dimostrare come il giudice amministrativo difetti comunque di ogni potere in ordine all' accertamento (sia pure incidenter tantum) del falso documentale.
Cons. Stato sez. IV 16 maggio 1983, n. 315 art. 8 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 28 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 41 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 42 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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