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| IDG850700101 | |
| 85.07.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Frisina Pasquale
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| Osservazioni in tema di incidente di falso nel processo
amministrativo.
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| Giur. merito, an. 16 (1984), fasc. 6, pt. 4, pag. 1302-1307
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D41527; D15306
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| Si registra la tendenza, manifestatasi sia in dottrina che in
giurisprudenza, ad introdurre, in talune situazioni, un temperamento
al rigore del dato normativo (art. 8 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, art.
23 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 41 e 42 r.d. 17 agosto 1907 n.
642), il quale sottrae agli organi di giurisdizione speciale ogni
potere di accertamento del falso documentale. In particolare, per
quanto attiene ad un recente orientamento inteso ad attribuire al
giudice amministrativo il potere di conoscere incidenter tantum della
questione di falso concernente un atto processuale e di trarre, ai
fini del giudizio in corso, le conseguenze del relativo accertamento,
rilevato come la stessa considerazione della questione di falso come
questione pregiudiziale rispetto alla decisione della lite desti non
poche perplessita' che autorevole dottrina non ha mancato di
evidenziare, si osserva, in via del tutto assorbente, che nel vigente
ordinamento l' effetto giuridico che la legge ricollega al documento
(c.d. efficacia di "piena prova") non e' altrimenti eliminabile se
non con quella particolare forma di accertamento costituita dalla
querela di falso. Ne consegue che ove il medesimo effetto concerna
documenti (atto pubblico e scrittura privata riconosciuta,
autenticata o verificata) che pure dispiegano la loro forza
esclusivamente all' interno del processo, anche avverso tali
documenti e' necessario proporre querela di falso. Il relativo
procedimento, pero', e' di esclusiva competenza del giudice
ordinario. Il che vale a dimostrare come il giudice amministrativo
difetti comunque di ogni potere in ordine all' accertamento (sia pure
incidenter tantum) del falso documentale.
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| Cons. Stato sez. IV 16 maggio 1983, n. 315
art. 8 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 28 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 41 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
art. 42 r.d. 17 agosto 1907, n. 642
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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