| Il grave fenomeno dell' incertezza obiettiva dell' ordinamento
giuridico, da molti studiosi sollevato e piu' volte denunciato, e'
uno degli aspetti della "crisi della legge", la cui soluzio ne -
secondo l' A. - non e' da ricercare attraverso rimedi tecnici o di
mera ingegneria istituzionale. Infatti, non si tratta soltanto di un
problema di contenuti, anche in relazione alle profonde alterazioni
determinate nel sistema della gerarchia delle fonti, per cui, oggi,
la norma legislativa ha finito per perdere quei connotati di precetto
generale ed astratto, peculiari nel distinguerla da tutte le altre
disposizioni di natura regolamentare od amministrativa. La "crisi
della legge" non si identifica neppure del tutto con il problema
della "fattibilita'", che si riferisce soprattutto alla cosiddetta
copertura amministrativa delle norme. Tali problemi in parte
richiedono rimedi di carattere istituzionale (la delegiferazione e la
revisione del sistema della gerarchia delle fonti) e in parte l'
introduzione di nuovi modelli strutturali (come la creazione di un
ufficio parlamentare per la verifica della fattibilita' delle leggi,
che la Commissione Barettoni ha invano proposto alle Camere fin dal
1981). Per l' A., nella "crisi della legge", vi sono connessi anche
problemi formali che, sovrapponendosi ai problemi di sostanza,
inquinano l' ordinamento giuridico rispetto ai requisiti di
chiarezza, organicita', certezza ed efficacia della norma giuridica.
La disamina della problematica formale e' ricondotta in tre
principali ordini di fattori: 1) genericita', ambiguita' ed oscurita'
delle espressioni usate; 2) ricorso eccessivo ai rinvii di
riferimento od altri testi legislativi; 3) incertezze sistematiche in
ordine agli effetti della norma sul contesto legislativo vigente.
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