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159038
IDG850900033
85.09.00033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cadoppi Alberto
Punti di tangenza fra due novita': l' oblazione di cui all' art. 162-bis c.p. e le nuove contravvenzioni tributarie
nota a ord. Trib. Alessandria 16 dicembre 1983
Riv. it. dir. proc. pen., an. 27 (1984), fasc. 3, pag. 1160-1190
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50414; D538
(Sommario: 1. Posizione del problema. - 2. L' evoluzione della letteratura in argomento: l' ordinanza annotata. - 3. La tesi dell' inapplicabilita' dell' art. 162-bis c.p. alle contravvenzioni tributarie: prime critiche. - 4. La "nuova" oblazione e' applicabile alle nuove contravvenzioni tributarie: inoperativita' del principio di fissita' della legge penale tributaria. - 5. Segue: inutilizzabilita' del principio di specialita' di cui all' art. 15 c.p. - 6. Segue: altre motivazioni. - 7. Eventuali cause ostative all' applicabilita' dell' art. 162-bis c.p. nella materia tributaria: i precedenti dell' imputato. - 8. Segue: la tematica delle "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore". - 9. Segue: la "gravita' del fatto". - 10. Giudizio sulla oblazionabilita' delle contravvenzioni tributarie. - 11. Osservazioni consuntive e ripensamenti sulla "nuova" oblazione. - 12. Considerazioni generali sulla l. n. 516 del 1982)
art. 15 c.p. art. 162 bis c.p. art. 13 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 14 l. 7 gennaio 1929, n. 4 l. 24 novembre 1981, n. 689 l. 7 agosto 1982, n. 516
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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