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159098
IDG850900093
85.09.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canepa Giacomo
L' esame psicodiagnostico nei giudizi medico-legali di accertamento e revisione della pericolosita' sociale
relazione al I Congresso Nazionale SIRP ("Societa' Italiana per la Ricerca Psicodiagnostica"), su "La diagnosi psicologica in Psichiatria Forense", Roma, 25-27 novembre 1983
Riv. it. med. leg., an. 6 (1984), fasc. 3, pt. 1, pag. 607-620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5022; D58
La definizione di "pericolosita' sociale", dedotta dall' art. 203 c.p., deve essere interpretata alla luce di due considerazioni: una di carattere "storico", l' altra di carattere "comparativo". In base alla prima, risulta che il concetto di pericolosita' fu inizialmente formulato con finalita' innovatrici ed altamente positive (Enrico Ferri), mentre in seguito se ne fece un uso pratico che condusse a risultati chiaramente repressivi, al punto che, nell' ambito del movimento di Difesa Sociale (Gramatica, Ancel), se ne auspico' addirittura l' abolizione. Secondo l' altra prospettiva, di tipo comparativo, il concetto di pericolosita' rivela aspetti di notevole relativita'. D' altronde la valutazione della "pericolosita'", dal punto di vista clinico-psicologico e medico-legale, corrisponde ad una esigenza di accertamento diagnostico-prognostico sulla personalita', che conserva a tutt' oggi il suo significato ed il suo valore ai fini della prevenzione e del trattamento. Le ricerche svolte in questo campo, in Italia ed all' estero, hanno fornito elementi che non consentono di mettere in crisi la validita' dei suddetti accertamenti. Risulta anzi che la ricerca psicodiagnostica e la stessa diagnosi psicologica, realizzata mediante colloqui e tests mentali, devono integrarsi, per consentire un giudizio prognostico adeguato, in una piu' ampia diagnostica criminologica e medico-legale di significato interdisciplinare. Tutto cio' deve essere tenuto presente, rispetto alla normativa vigente, nel formulare pareri valutativi in tema di "pericolosita'", al momento della perizia psichiatrica ed anche successivamente, quando sia richiesto un giudizio di "revisione" o meglio di "verifica" della eventuale "persistenza" della pericolosita' sociale (sentenza della Corte Costituzionale n. 138 dell' 8 luglio 1982). Nella prospettiva delle riforme future, e' auspicabile che in avvenire i sistemi di giustizia penale, abolito il riferimento al concetto di pericolosita', accolgano invece il principio della valutazione diagnostico-prognostica della personalita' del delinquente al fine di una efficace programmazione della prevenzione e del trattamento.
art. 203 c.p. C. Cost. 8 luglio 1982, n. 138
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