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| IDG851100016 | |
| 85.11.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Scovazzi T.
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| Fondi marini e patrimonio comune dell' umanita'
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| Riv. dir. intern., vol. 67, (1984), fasc. 2, pag. 249-258
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D8417; D8410; D13000; D93140
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| Il concetto di patrimonio comune dell' umanita' e' sorto in relazione
agli spazi marini al di la' delle giurisdizioni nazionali (c.d.
Area). Il concetto ha i suoi elementi cardine nel divieto di
appropriazioni nazionali, nella destinazione a scopi pacifici, nell'
ultilizzazione nell' interesse dell' umanita' con particolare
riguardo per i paesi in via di sviluppo, nella gestione tramite un'
organizzazione internazionale. Nella sua formulazione originaria,
come risulta da un discorso pronunziato alle Nazioni Unite nel 1967
dal delegato di Malta, il principio trovava un' applicazione assai
ampia. Tuttavia, la convenzione di Montego Bay sul diritto del mare
del 1982, pur accettando il principio, vi apporta alcune menomazioni
d' ordine quantitativo, dato che sono ridotti gli spazi marini cui si
applica tale regime e sono ridotti i proventi per l' Autorita' che
gestisce l' Area. L' esame della pratica internazionale odierna
rivela per di piu' che il principio e' respinto in uno dei suoi
elementi cardine da alcuni Stati sviluppati, che hanno emanato
legislazioni nazionali per lo sfruttamento unilaterale dell' Area.
Non c' e' da stupirsi se un principio, di forte impronta ideale, si
stia affermando faticosamente. Si tratta di un principio suscettibile
di applicazione anche in altri spazi (ad esempio, la Luna, come da un
accordo del 1979) e probabilmente al centro in un prossimo futuro di
altri importanti negoziati internazionali.
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| Conv. Montego Bay 10 dicembre 1982(diritto del mare)
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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