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159218
IDG851100016
85.11.00016 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scovazzi T.
Fondi marini e patrimonio comune dell' umanita'
Riv. dir. intern., vol. 67, (1984), fasc. 2, pag. 249-258
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8417; D8410; D13000; D93140
Il concetto di patrimonio comune dell' umanita' e' sorto in relazione agli spazi marini al di la' delle giurisdizioni nazionali (c.d. Area). Il concetto ha i suoi elementi cardine nel divieto di appropriazioni nazionali, nella destinazione a scopi pacifici, nell' ultilizzazione nell' interesse dell' umanita' con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo, nella gestione tramite un' organizzazione internazionale. Nella sua formulazione originaria, come risulta da un discorso pronunziato alle Nazioni Unite nel 1967 dal delegato di Malta, il principio trovava un' applicazione assai ampia. Tuttavia, la convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, pur accettando il principio, vi apporta alcune menomazioni d' ordine quantitativo, dato che sono ridotti gli spazi marini cui si applica tale regime e sono ridotti i proventi per l' Autorita' che gestisce l' Area. L' esame della pratica internazionale odierna rivela per di piu' che il principio e' respinto in uno dei suoi elementi cardine da alcuni Stati sviluppati, che hanno emanato legislazioni nazionali per lo sfruttamento unilaterale dell' Area. Non c' e' da stupirsi se un principio, di forte impronta ideale, si stia affermando faticosamente. Si tratta di un principio suscettibile di applicazione anche in altri spazi (ad esempio, la Luna, come da un accordo del 1979) e probabilmente al centro in un prossimo futuro di altri importanti negoziati internazionali.
Conv. Montego Bay 10 dicembre 1982(diritto del mare)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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