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159246
IDG851100048
85.11.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sperduti Giuseppe
In margine alla sentenza del 21 marzo 1984 della Corte internazionale di Giustizia
Riv. dir. intern., vol. 67, an. 78 (1984), fasc. 3, pag. 506-512
D83152; D85813
Lo scritto contiene un commento alle motivazioni con cui la Corte internazionale di giustizia ha respinto, in data 21 marzo 1984, la domanda di intervento dell' Italia nell' affare pendente tra Libia e Malta dinanzi alla stessa Corte, circa la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali. Sviluppando spunti contenuti in alcune opinioni individuali o dissidenti e nella stessa sentenza, l' A. formula la tesi che nell' ambito del processo internazionale si giustifichi pienamente la possibilita' di distinguere tra intervento in causa a fine di rivendicazione e intervento in causa a fine di preservazione di diritti. La prima ipotesi si realizza nel caso di una domanda di intervento tendente a che la Corte internazionale di giustizia riconosca i diritti affermati dallo Stato che domanda di potere intervenire; la seconda ipotesi e' quella invece di una domanda che tenda a che la Corte assicuri la preservazione di tali diritti lasciandoli impregiudicati, ossia astenendosi dal pronunciarsi sulle contrarie pretese degli Stati parti originarie del processo. Questo secondo tipo d' intervento ha carattere succedaneo, cioe' prende il posto del primo quando l' intenzione pur manifesta del terzo Stato di essere pronto ad assoggettare le proprie rivendicazioni a giudizio della Corte non possa conseguire effetto per mancanza di previo lien juridictionnel e altresi' per impedimento a suo 2costituirsi nella specie per obiezione sollevata dalle parti originarie del processo ai sensi dell' art. 84.2 del Regolamento della Corte. La domanda avra' allora per scopo che lo Stato possa far valere di fronte alla Corte l' incompetenza della medesima a pronunciarsi sulle pretese delle parti originarie nella misura dell' incompatibilita' di dette pretese con quelle proprie di detto Stato.
art. 38 st. CIJ art. 62 st. CIJ
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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