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| IDG851100048 | |
| 85.11.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sperduti Giuseppe
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| In margine alla sentenza del 21 marzo 1984 della Corte internazionale
di Giustizia
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| Riv. dir. intern., vol. 67, an. 78 (1984), fasc. 3, pag. 506-512
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| D83152; D85813
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| Lo scritto contiene un commento alle motivazioni con cui la Corte
internazionale di giustizia ha respinto, in data 21 marzo 1984, la
domanda di intervento dell' Italia nell' affare pendente tra Libia e
Malta dinanzi alla stessa Corte, circa la delimitazione delle
rispettive piattaforme continentali. Sviluppando spunti contenuti in
alcune opinioni individuali o dissidenti e nella stessa sentenza, l'
A. formula la tesi che nell' ambito del processo internazionale si
giustifichi pienamente la possibilita' di distinguere tra intervento
in causa a fine di rivendicazione e intervento in causa a fine di
preservazione di diritti. La prima ipotesi si realizza nel caso di
una domanda di intervento tendente a che la Corte internazionale di
giustizia riconosca i diritti affermati dallo Stato che domanda di
potere intervenire; la seconda ipotesi e' quella invece di una
domanda che tenda a che la Corte assicuri la preservazione di tali
diritti lasciandoli impregiudicati, ossia astenendosi dal
pronunciarsi sulle contrarie pretese degli Stati parti originarie del
processo. Questo secondo tipo d' intervento ha carattere succedaneo,
cioe' prende il posto del primo quando l' intenzione pur manifesta
del terzo Stato di essere pronto ad assoggettare le proprie
rivendicazioni a giudizio della Corte non possa conseguire effetto
per mancanza di previo lien juridictionnel e altresi' per impedimento
a suo 2costituirsi nella specie per obiezione sollevata dalle parti
originarie del processo ai sensi dell' art. 84.2 del Regolamento
della Corte. La domanda avra' allora per scopo che lo Stato possa far
valere di fronte alla Corte l' incompetenza della medesima a
pronunciarsi sulle pretese delle parti originarie nella misura dell'
incompatibilita' di dette pretese con quelle proprie di detto Stato.
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| art. 38 st. CIJ
art. 62 st. CIJ
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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