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159249
IDG851100051
85.11.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rigaux Francois
Contrats d' etat et arbitrage transnational
(Contratti di Stato e diritto transnazionale)
Riv. dir. intern., vol. 67, an. 78 (1984), fasc. 3, pag. 489-505
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D811; D882; D8825; D4461
Quasi sempre accompagnato da una clausola di arbitrato, il contratto di Stato (State contract) resiste alla distinzione metodologica tra diritto internazionale (pubblico) e diritto internazionale privato. La principale differenza tra le due materie attiene alla natura delle rispettive istituzioni: l' ordinamento giuridico internazionale dispone di istituzioni proprie mentre non esiste un' ordinamento giuridico internazional-privatistico", le istituzioni che attuano le regole di diritto internazionale privato appartenendo all' uno e all' altro dei molteplici ordinamenti statali. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, le imprese aventi la nazionalita' di uno Stato che stipulano contratti con un altro Stato si sono a volte sforzate di ottenere che il contratto sia sottratto alla competenza legislativa e a quella giurisdizionale di quest' ultimo Stato. Le due clausole piu' caratteristiche stipulate a tal fine consistono o nel sottoporre il contratto ai "principi generali del diritto" o nel prevedere l' intangibilita' o la stabilizzazione del contratto, in modo da sottrarlo alle competenze piu' propriamente sovrane dello Stato, in particolare all' esercizio del suo potere di nazionalizzare. Il primo metodo non puo' aver per effetto l' "internazionalizzazione" del contratto, cioe' la trasformazione degli obblighi dello Stato contraente in obblighi retti dal diritto internazionale. E' invece possibile che le clausole di intangibilita' o di stabilizzazione restringano l' esercizio di certe competenze statali, anche se una sentenza arbitrale recente (24 marzo 1982) che ne ammette il principio sottopone una tale efficacia a delle condizioni molto restrittive. Quanto all' arbitrato generalmente previsto nel contratto di Stato, la sua esatta qualificazione e' quella di arbitrato "transnazionale", epiteto che rende giustizia di un fenomeno non riconducibile ad una divisione rigida tra diritto internazionale e diritto internazionale privato.
Conv. Washington 15 marzo 1965 (regolamento controversie relative a investimenti stranieri)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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