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| IDG851100051 | |
| 85.11.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rigaux Francois
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| Contrats d' etat et arbitrage transnational
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| (Contratti di Stato e diritto transnazionale)
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| Riv. dir. intern., vol. 67, an. 78 (1984), fasc. 3, pag. 489-505
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D811; D882; D8825; D4461
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| Quasi sempre accompagnato da una clausola di arbitrato, il contratto
di Stato (State contract) resiste alla distinzione metodologica tra
diritto internazionale (pubblico) e diritto internazionale privato.
La principale differenza tra le due materie attiene alla natura delle
rispettive istituzioni: l' ordinamento giuridico internazionale
dispone di istituzioni proprie mentre non esiste un' ordinamento
giuridico internazional-privatistico", le istituzioni che attuano le
regole di diritto internazionale privato appartenendo all' uno e all'
altro dei molteplici ordinamenti statali. A partire dalla fine della
seconda guerra mondiale, le imprese aventi la nazionalita' di uno
Stato che stipulano contratti con un altro Stato si sono a volte
sforzate di ottenere che il contratto sia sottratto alla competenza
legislativa e a quella giurisdizionale di quest' ultimo Stato. Le due
clausole piu' caratteristiche stipulate a tal fine consistono o nel
sottoporre il contratto ai "principi generali del diritto" o nel
prevedere l' intangibilita' o la stabilizzazione del contratto, in
modo da sottrarlo alle competenze piu' propriamente sovrane dello
Stato, in particolare all' esercizio del suo potere di
nazionalizzare. Il primo metodo non puo' aver per effetto l'
"internazionalizzazione" del contratto, cioe' la trasformazione degli
obblighi dello Stato contraente in obblighi retti dal diritto
internazionale. E' invece possibile che le clausole di intangibilita'
o di stabilizzazione restringano l' esercizio di certe competenze
statali, anche se una sentenza arbitrale recente (24 marzo 1982) che
ne ammette il principio sottopone una tale efficacia a delle
condizioni molto restrittive. Quanto all' arbitrato generalmente
previsto nel contratto di Stato, la sua esatta qualificazione e'
quella di arbitrato "transnazionale", epiteto che rende giustizia di
un fenomeno non riconducibile ad una divisione rigida tra diritto
internazionale e diritto internazionale privato.
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| Conv. Washington 15 marzo 1965 (regolamento controversie relative a
investimenti stranieri)
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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