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15970
IDG791301610
79.13.01610 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferri nicola
il giurista. un codice che risale al 1930
Mattino, an. 88 (1979), fasc. 223 (29 agosto), pag. 3
d51711
(Sommario: oltretutto la sentenza non dice se le scene di erotismo, mostrate ad un pubblico di spettatori maggiorenni, fossero idonee ad offendere la coscienza della societa')
l' a. rileva, in riferimento alla questione dell' oscenita' in materia di opere cinematografiche, che la normativa attuale che tratta la regolamentazione e la difesa del senso del pudore risale al 1930. ma la difesa del pudore viene a mancare nel caso in cui l' opera cinematografica o teatrale risulti di indiscutibile valore culturale e costituisca, quindi, un opera d' arte. deve dunque considerarsi opera d' arte solo quella ove sussista un perfetto equilibrio tra mezzo espressivo ed emozione interiore, atta a regolarizzare un valore di universale intuizione ed a suscitare reazioni estetiche. si sottolinea altresi' l' enorme difficolta' in cui si trovano i giudici nel valutare il valore artistico di un determinato mezzo espressivo per la mancanza di codici di valutazione
art. 21 cost. art. 23 cost. art. 529 comma 2 c.p.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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