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15998
IDG791301638
79.13.01638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
venturini aldo
dibattito. la caccia e la legge
Nazione, an. 121 (1979), fasc. 192 (22 agosto), pag. 11
d91100
l' a., in occasione dell' apertura della stagione venatoria, rileva le illegittimita' costituzionali contenute nel calendario venatorio emanato dalla regione toscana; la situazione, egli afferma, e' aggravata dall' avvenuta decadenza della legge regionale sulla caccia n. 35 del 1974 e delle successive leggi modificatrici. e' inoltre sufficiente il primo comma dell' art. 14 della legge quadro n. 968 per invalidare tutte le principali disposizioni del calendario venatorio toscano. le piu' importanti tra queste passibili di incostituzionalita' sono: la limitazione a soli 3 giorni dell' esercizio della caccia nel periodo cosiddetto di preapertura alla selvaggina migratoria estatina (18, 19, 26 agosto), che la legge quadro prevede invece dal 18 agosto al 16 settembre; la limitazione del periodo della caccia alla lepre fino al 9 dicembre, prevista nella legge quadro fino al 31 dicembre; la limitazione al 28 febbraio della caccia al tordo e al colombaccio, prevista dalla legge quadro fino al 31 marzo; il divieto assoluto in tutto il territorio regionale della caccia vagante e dell' uso del cane nel periodo della preapertura e in quello dal primo gennaio al 31 marzo. si potrebbe obiettare che la norma dell' art. 14 della legge quadro e' da ritenere illegittima rispetto all' art. 117 della costituzione, ma cio' non esime certo le regioni dal rispettarla. l' a. conclude auspicando un dibattito sull' argomento.
l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 117 cost.
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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