| 15998 | |
| IDG791301638 | |
| 79.13.01638 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| venturini aldo
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| dibattito. la caccia e la legge
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| Nazione, an. 121 (1979), fasc. 192 (22 agosto), pag. 11
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| d91100
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| l' a., in occasione dell' apertura della stagione venatoria, rileva
le illegittimita' costituzionali contenute nel calendario venatorio
emanato dalla regione toscana; la situazione, egli afferma, e'
aggravata dall' avvenuta decadenza della legge regionale sulla caccia
n. 35 del 1974 e delle successive leggi modificatrici. e' inoltre
sufficiente il primo comma dell' art. 14 della legge quadro n. 968
per invalidare tutte le principali disposizioni del calendario
venatorio toscano. le piu' importanti tra queste passibili di
incostituzionalita' sono: la limitazione a soli 3 giorni dell'
esercizio della caccia nel periodo cosiddetto di preapertura alla
selvaggina migratoria estatina (18, 19, 26 agosto), che la legge
quadro prevede invece dal 18 agosto al 16 settembre; la limitazione
del periodo della caccia alla lepre fino al 9 dicembre, prevista
nella legge quadro fino al 31 dicembre; la limitazione al 28 febbraio
della caccia al tordo e al colombaccio, prevista dalla legge quadro
fino al 31 marzo; il divieto assoluto in tutto il territorio
regionale della caccia vagante e dell' uso del cane nel periodo della
preapertura e in quello dal primo gennaio al 31 marzo. si potrebbe
obiettare che la norma dell' art. 14 della legge quadro e' da
ritenere illegittima rispetto all' art. 117 della costituzione, ma
cio' non esime certo le regioni dal rispettarla. l' a. conclude
auspicando un dibattito sull' argomento.
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| l. 27 dicembre 1977, n. 968
art. 117 cost.
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| Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti
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