| 160433 | |
| IDG800600589 | |
| 80.06.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lapalorcia Grazia
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| osservazione a Cass. sez. I civ. 12 giugno 1975, n. 2336
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 173-179
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31332
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| L' A. annotando la sentenza in epigrafe osserva che in questa, come
in altre decisioni, si trova affermato che un' eccezione al principio
secondo cui il giudizio sull' accertamento di un credito diviene
improcedibile in caso di fallimento del debitore, si ha nel caso in
cui sia stata pronunciata sentenza, non passata in giudicato, prima
della dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi, a norma dell'
art. 95 comma 3 l. fall., il giudizio di appello avverso la sentenza
gia' emessa deve essere promosso in sede ordinaria davanti al giudice
naturale dell' impugnazione. L' A. richiama pure giurisprudenza e
dottrina che si sono espresse contro la tendenza manifestata dalla
Suprema Corte nella sentenza annotata, affermando l' inapplicabilita'
dell' art. 1519 c.c. nell' ambito fallimentare. Osserva, inoltre,
come il principio riaffermato nella stessa sentenza possa dirsi
unanimamente condiviso anche in dottrina: considera ineseguita da
parte del venditore la vendita, tanto reale quanto obbligatoria, cui
non sia seguita la consegna della cosa.
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| art. 1519 c.c.
art. 95 l. fall.
art. 72 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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