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160433
IDG800600589
80.06.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lapalorcia Grazia
osservazione a Cass. sez. I civ. 12 giugno 1975, n. 2336
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 173-179
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31332
L' A. annotando la sentenza in epigrafe osserva che in questa, come in altre decisioni, si trova affermato che un' eccezione al principio secondo cui il giudizio sull' accertamento di un credito diviene improcedibile in caso di fallimento del debitore, si ha nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza, non passata in giudicato, prima della dichiarazione di fallimento; in tale ipotesi, a norma dell' art. 95 comma 3 l. fall., il giudizio di appello avverso la sentenza gia' emessa deve essere promosso in sede ordinaria davanti al giudice naturale dell' impugnazione. L' A. richiama pure giurisprudenza e dottrina che si sono espresse contro la tendenza manifestata dalla Suprema Corte nella sentenza annotata, affermando l' inapplicabilita' dell' art. 1519 c.c. nell' ambito fallimentare. Osserva, inoltre, come il principio riaffermato nella stessa sentenza possa dirsi unanimamente condiviso anche in dottrina: considera ineseguita da parte del venditore la vendita, tanto reale quanto obbligatoria, cui non sia seguita la consegna della cosa.
art. 1519 c.c. art. 95 l. fall. art. 72 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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