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| IDG800600593 | |
| 80.06.00593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Buzzoni Zoccola Anna Maria
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| La continuita' dei rapporti di lavoro nel fallimento
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| nota a ord. Pret. Genova 16 dicembre 1975
ord. Pret. Bassano del Grappa 16 gennaio 1976
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 222-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3133; D7470
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| L' A. concorda con l' ordinanza del Pretore di Genova annotata, che
legittima i lavoratori di un' impresa fallita a chiedere un
provvedimento d' urgenza per ottenere l' inibizione dei loro
licenziamenti, dal momento che la mera dichiarazione di fallimento
non produce di per se' la cessazione dell' impresa ne' lo
scioglimento dei rapporti di lavoro. L' A. sostiene che a conferma
della continuazione del rapporto di lavoro nel fallimento stanno
alcuni istituti, quali: l' esercizio provvisorio, l' affitto o la
vendita dell' azienda, e la possibilita' concessa all' imprenditore
di riprendere l' esercizio dell' impresa dopo la chiusura del
fallimento. Secondo l' A. l' impugnazione dei licenziamenti non
potra' mai investire il giudice del lavoro del potere di imporre al
curatore la continuazione dell' impresa; comunque il sindacato del
giudice non puo' estendersi fino al merito delle scelte, potendo solo
limitarsi ad accertare se l' attivita' continua in concreto o se il
licenziamento e' avvenuto illegittimamente. L' A. richiama in una
nota pure l' ordinanza del Pretore di Bassano del Grappa rilevando
come anch' essa si inquadri in questo orientamento.
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| l. 15 luglio 1966, n. 604
l. 20 maggio 1970, n. 300
art. 700 c.p.c.
art. 26 l. fall.
art. 2119 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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