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160437
IDG800600593
80.06.00593 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buzzoni Zoccola Anna Maria
La continuita' dei rapporti di lavoro nel fallimento
nota a ord. Pret. Genova 16 dicembre 1975 ord. Pret. Bassano del Grappa 16 gennaio 1976
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 222-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3133; D7470
L' A. concorda con l' ordinanza del Pretore di Genova annotata, che legittima i lavoratori di un' impresa fallita a chiedere un provvedimento d' urgenza per ottenere l' inibizione dei loro licenziamenti, dal momento che la mera dichiarazione di fallimento non produce di per se' la cessazione dell' impresa ne' lo scioglimento dei rapporti di lavoro. L' A. sostiene che a conferma della continuazione del rapporto di lavoro nel fallimento stanno alcuni istituti, quali: l' esercizio provvisorio, l' affitto o la vendita dell' azienda, e la possibilita' concessa all' imprenditore di riprendere l' esercizio dell' impresa dopo la chiusura del fallimento. Secondo l' A. l' impugnazione dei licenziamenti non potra' mai investire il giudice del lavoro del potere di imporre al curatore la continuazione dell' impresa; comunque il sindacato del giudice non puo' estendersi fino al merito delle scelte, potendo solo limitarsi ad accertare se l' attivita' continua in concreto o se il licenziamento e' avvenuto illegittimamente. L' A. richiama in una nota pure l' ordinanza del Pretore di Bassano del Grappa rilevando come anch' essa si inquadri in questo orientamento.
l. 15 luglio 1966, n. 604 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 700 c.p.c. art. 26 l. fall. art. 2119 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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