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| IDG800600601 | |
| 80.06.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alderighi Massimo
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| Osservazioni a Cass. sez. I civ. 9 luglio 1975, n. 2672
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 3, pt. 2, pag. 324-332
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23044
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| L' A. osserva che la decisione annotata, (secondo la quale "per le
societa' tassabili in base al bilancio sono vincolanti, ai fini dell'
imposta sulle societa', le risultanze dei bilanci, definite in sede
di ricchezza mobile"), conclude una ventennale vertenza tra
Amministrazione Finanziaria ed una societa' francese, che aveva
aperto in Italia una sede secondaria, di cui all' art. 2506 c.c..
Ritiene tale decisione non soddisfacente ne' sul piano del diritto,
ne' su quello equitativo, formulando quindi alcune osservazioni. In
primo luogo rileva che, in mancanza di una norma specifica, non puo',
come fa la Cassazione, sostenersi la tesi che la sede secondaria di
un' impresa abbia un' autonomia di gestione atta a produrre risultati
suscettibili di essere espressi in scritture contabili autonome.
Sempre secondo l' A., altro equivoco in cui cade la Corte e' quello
di sostenere che la societa' era stata tassata in base al bilancio ed
ai fini dell' imposta sulle societa' era necessario concordare i
redditi di ricchezza mobile. L' A. nota, invece che in sede di
definizione del reddito di ricchezza mobile era stato concordato non
un bilancio, ma un reddito imponibile ai fini di una determinata
imposta.
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| art. 6 l. 11 gennaio 1951, n. 25
art. 2506 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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