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160446
IDG800600602
80.06.00602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannarelli Antonio
Osservazioni a decr. App. Lecce 10 luglio 1974
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 3, pt. 2, pag. 415-424
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312203; D312204
L' A. svolge brevi note in margine al decreto cosi' massimato in rassegna: "nel procedimento derivante da una denuncia di gravi irregolarita' la societa' non e' legittimata passiva"; "non e' proponibile una denuncia di gravi irregolarita' quando le censure formulate dal denunciante riguardano deliberazioni assembleari". Circa la legittimazione in sede di controllo giudiziario delle societa' di capitali, l' A. si limita a richiamare decisioni conformi ed in senso contrario alla prima massima. Analizzando poi la seconda massima che in definitiva nega l' applicabilita' dell' art. 2409 c.c. in base al principio della natura residuale del rimedio, l' A. osserva come la Corte stessa in motivazine ritenga che la norma tuteli interessi dei soci e solo indirettamente interessi generali, e che questa posizione sia da condividere. Circa il principio della natura "residuale" del rimedio ex art. 2409, elaborato dalla Corte, l' A. rileva, come questa impostazione non sia affatto incontrastata: il procedimento promosso ex art. 2409 e' infatti destinato non soltanto a rimuovere le irregolarita' compiute dagli amministratori, quanto ad accertare la presenza; pertanto funzione propria della norma e' insieme cautelare ed inquisitoria.
art. 2409 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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