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Documento


160451
IDG800600607
80.06.00607 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lecchini Saverio
Errore essenziale di fatto e rinvenimento di documenti decisivi nella revocazione fallimentare
nota a Cass. sez. I civ. 18 novembre 1975, n. 3868
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 4, pt. 2, pag. 456-472
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313330
L' A. in primo luogo esamina il concetto di errore di fatto quale motivo della revocazione fallimentare, e sostiene che tale tipo di errore e' essenzialmente del giudice il quale ritiene esistente un fatto che le risultanze processuali inequivocabilmente escludono. Esamina, inoltre, le modalita' attraverso cui si rileva e si dimostra tale errore, e sostiene che l' errore di fatto, come motivo di revocazione fallimentare, costituisce un caso di revocazione ordinaria. Secondo l' A. la revocazione fallimentare non e' proponibile nel caso in cui il soggetto legittimato non ha prodotto i documenti. Osserva pero' che mentre il codice di procedura civile esige l' assenza di ogni colpevolezza, la legge fallimentare da' rilevanza in se' e per se' al fatto che i documenti siano comunque ignorati, ed e' possibile procedere a revocazione fallimentare anche se solo successivamente viene scoperta l' ubicazione di un documento che era precedentemente conosciuto. Secondo l' A., inoltre, lo stato soggettivo di ignoranza puo' essere riferito non solo al giudice ma anche alla parte.
art. 102 l. fall. art. 210 c.p.c. art. 116 c.p.c. art. 118 c.p.c. art. 395 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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