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| IDG800600607 | |
| 80.06.00607 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lecchini Saverio
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| Errore essenziale di fatto e rinvenimento di documenti decisivi nella
revocazione fallimentare
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| nota a Cass. sez. I civ. 18 novembre 1975, n. 3868
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 4, pt. 2, pag. 456-472
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330
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| L' A. in primo luogo esamina il concetto di errore di fatto quale
motivo della revocazione fallimentare, e sostiene che tale tipo di
errore e' essenzialmente del giudice il quale ritiene esistente un
fatto che le risultanze processuali inequivocabilmente escludono.
Esamina, inoltre, le modalita' attraverso cui si rileva e si dimostra
tale errore, e sostiene che l' errore di fatto, come motivo di
revocazione fallimentare, costituisce un caso di revocazione
ordinaria. Secondo l' A. la revocazione fallimentare non e'
proponibile nel caso in cui il soggetto legittimato non ha prodotto i
documenti. Osserva pero' che mentre il codice di procedura civile
esige l' assenza di ogni colpevolezza, la legge fallimentare da'
rilevanza in se' e per se' al fatto che i documenti siano comunque
ignorati, ed e' possibile procedere a revocazione fallimentare anche
se solo successivamente viene scoperta l' ubicazione di un documento
che era precedentemente conosciuto. Secondo l' A., inoltre, lo stato
soggettivo di ignoranza puo' essere riferito non solo al giudice ma
anche alla parte.
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| art. 102 l. fall.
art. 210 c.p.c.
art. 116 c.p.c.
art. 118 c.p.c.
art. 395 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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