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| IDG800600613 | |
| 80.06.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cabras Giovanni
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| Osservazioni a Cass. sez. un. civ. 15 aprile 1976, n. 1333
Cass. sez. I civ. 28 ottobre 1975, n. 3603
Cass. sez. I civ. 24 ottobre 1975, n. 3519
Cass. sez. I civ. 10 ottobre 1975, n. 3236
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 5, pt. 2, pag. 598-609
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D313330; D3156
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| L' A. pone in evidenza come le sentenze in epigrafe ripropongano
molti dei problemi che incontra l' applicazione della disciplina
della revocatoria nel campo del conto corrente bancario. Esamina in
primo luogo il problema dell' efficacia di un credito al passivo
fallimentare, e nota la diversita' d' orientamenti giurisprudenziali
in materia. Riguardo, invece, al problema della possibilita' di
promuovere l' azione revocatoria nei confronti di partite chiuse in
un conto corrente bancario, l' A. nota che esiste unanimita' in
dottrina ed in giurisprudenza per cui si e' giunti a dare al conto
corrente bancario la stessa soluzione accolta per i pagamenti
parziali, qualora il credito residuo sia stato ammesso al passivo. L'
A. nota inoltre come questione aperta resti oggi quella dell'
esperibilita' della revocatoria nei rapporti di conto corrente, ed
analizza le due tesi opposte sulla soluzione di tale problema: quella
che si basa sull' affermazione che le poste attive e passive del
conto sono reciproci crediti tra banca e correntista ed ai quali si
applica la compensazione legale, e quella che nega l' operativita'
della compensazione nel conto corrente. Riguardo al problema della
revocabilita' delle rimesse in conto corrente, l' A. nota che l'
opinione prevalente considera revocabile non l' accreditamento in
se', ma l' atto che ha originato l' operazione contabile. Ultimo
problema esaminato dall' A. e' quello della individuazione degli
istituti di credito sottratti alla disciplina della revocatoria ex
art. 67 l. fall.; a tale proposito l' A. nota come il problema sia
variamente risolto in dottrina ed in giurisprudenza.
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| art. 1853 c.c.
art. 1243 c.c.
art. 67 l. fall.
art. 97 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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