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160459
IDG800600615
80.06.00615 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tamponi Michele
Osservazioni a Trib. Roma 9 marzo 1976
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 5, pt. 2, pag. 649-653
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
Premesse alcune considerazioni di ordine generale sulla previsione contenuta nell' art. 176 l. fall., relativo all' ammissione, provvisoria di crediti contrastati nel corso della procedura di concordato preventivo, l' A. rileva che la dottrina non si e' mai soffermata ampiamente su tale articolo, essendosi limitata ad affermare che l' ammissione o l' esclusione di un credito e' fatta ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, come affermato nella decisione annotata. L' A. concorda poi con quella parte della sentenza del Tribunale di Roma in cui, con specifico riferimento alla posizione del commissario giudiziale si afferma che, poiche' l' imprenditore non perde ne' l' amministrazione del suo patrimonio, ne' gli ordinari poteri di rappresentanza, il commissario giudiziale non puo' sostituirsi a lui riconoscendo a terzi maggiori poteri di quelli ammessi dallo stesso imprenditore. Esamina infine, sempre con riferimento a quanto deciso nella sentenza, la posizione della dottrina e della giurisprudenza circa i poteri e le funzioni del Commissario giudiziale, e circa l' onere delle spese relative al giudizio di opposizione allo stato passivo.
art. 175 l. fall. art. 176 l. fall. art. 169 l. fall. art. 92 c.p.c. art. 55 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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