| 160459 | |
| IDG800600615 | |
| 80.06.00615 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tamponi Michele
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| Osservazioni a Trib. Roma 9 marzo 1976
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| Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 5, pt. 2, pag. 649-653
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300
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| Premesse alcune considerazioni di ordine generale sulla previsione
contenuta nell' art. 176 l. fall., relativo all' ammissione,
provvisoria di crediti contrastati nel corso della procedura di
concordato preventivo, l' A. rileva che la dottrina non si e' mai
soffermata ampiamente su tale articolo, essendosi limitata ad
affermare che l' ammissione o l' esclusione di un credito e' fatta ai
soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, come affermato
nella decisione annotata. L' A. concorda poi con quella parte della
sentenza del Tribunale di Roma in cui, con specifico riferimento alla
posizione del commissario giudiziale si afferma che, poiche' l'
imprenditore non perde ne' l' amministrazione del suo patrimonio, ne'
gli ordinari poteri di rappresentanza, il commissario giudiziale non
puo' sostituirsi a lui riconoscendo a terzi maggiori poteri di quelli
ammessi dallo stesso imprenditore. Esamina infine, sempre con
riferimento a quanto deciso nella sentenza, la posizione della
dottrina e della giurisprudenza circa i poteri e le funzioni del
Commissario giudiziale, e circa l' onere delle spese relative al
giudizio di opposizione allo stato passivo.
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| art. 175 l. fall.
art. 176 l. fall.
art. 169 l. fall.
art. 92 c.p.c.
art. 55 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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