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160460
IDG800600616
80.06.00616 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ubertazzi Giovanni M.
Istituzione in Italia di sede secondaria di societa' estera e giudizio di omologazione. Una prassi non giustificata
nota a Trib. Milano 10 febbraio 1976
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 6, pt. 2, pag. 810-817
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D87122; D3112
L' A. nota che nel diritto comunitario l' istituzione di una sede secondaria da parte di un imprenditore di uno Stato membro in un altro Stato membro e' prevista esplicitamente dall' art. 52 del Trattato di Roma al fine di non discriminare tra imprenditori nazionali ed altri imprenditori comunitari. Percio', l' art. 2506 c.c. per essere compatibile con il diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che l' iscrizione della sede secondaria di una societa' estera non deve essere sottoposta a giudizio di omologazione ex art. 2330 c.c.. L' A. non condivide la sentenza annotata nella parte in cui respinge la domanda di iscrizione di sede secondaria di societa' straniera in quanto era necessaria l' autorizzazione ex d.l. n. 375, poiche' una societa' il cui statuto prevede di ricevere denaro in deposito e prestito, e quello di scontare cambiali, non puo' essere valutata alla stregua di una azienda di credito ne' subordinata alle autorizzazioni previste dalla legge bancaria.
art. 2506 c.c. art. 2330 c.c. d.l. 12 marzo 1936, n. 375 art. 52 Tr. CEE
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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