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160466
IDG800600622
80.06.00622 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carletti Elio
"Fondi neri" bancari e falso innocuo
nota a Trib. Rovigo 12 febbraio 1975 App. Venezia 25 novembre 1975
Giur. comm., an. 3 (1976), fasc. 6, pt. 2, pag. 836-858
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51520; D537
L' A. non concorda con la sentenza annotata che dichiara non essere penalmente responsabili gli amministratori di una banca che abbiano creato riserve occulte alterando i rendiconti. Secondo l' A., infatti, anche se la normativa penale sul falso appare essere frammentaria, non e' lecito "immunizzare" ancora di piu' certi tipi di attivita' bancarie. L' A. analizzando la teoria della plurioffensivita' sostiene che, pur essendo corretta, non permette di stabilire una discriminante precisa per definire la rilevanza dell' offesa rispetto agli interessi di cui questa e' posta a tutela. Percio', secondo l' A., e' necessario individuare un bene giuridico unitario, consistente nella difesa della certezza e affidabilita' dei rapporti giuridici; "tale bene deve essere analizzato ed interpretato alla luce dell' incidenza che l' attivita' di falsificazione puo' avere sulla dinamica reale dei rapporti giuridici", e tale attivita' dovrebbe, secondo l' A., essere oggetto di esame da parte del giudice
art. 479 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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