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160744
IDG800602194
80.06.02194 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roccioletti Giuseppe
Commento all' art. 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulla edificabilita' dei suoli)
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 100-107
D18232; D18240
L' art. 13 introduce il principio che i "piani pluriennali di attuazione" delimitano le aree entro cui devono realizzarsi, in un periodo di tempo fissato, gli "strumenti urbanistici generali" con le relative urbanizzazioni. L' A. rileva che si dovrebbe cosi' passare da una pianificazione rimessa all' iniziativa privata ad un controllo pubblico guidato dal comune. Tuttavia, continua, vi sono numerose difficolta' pratiche per l' attuazione di questo progetto, anche in relazione al suo contenuto e alla sue modalita'. L' A. chiarisce poi le disposizioni sulle aree destinate ad edilizia privata ed economica e popolare, nonche' gli ampi poteri affidati alle regioni in ordine ai vari aspetti dei programmi comunali. Conclude quindi esaminando diffusamente l' edificazione realizzata prima dell' approvazione del programma pluriennale. Afferma che il rilascio della concessione non e' soggetto a condizioni quando si riferisca ad aree gia' urbanizzate; in caso contrario, il privato che voglia costruire dovra' egli stesso realizzare le opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria.
art. 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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