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| IDG800602202 | |
| 80.06.02202 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Proto Pisani Andrea
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| Commento agli artt. 1 bis e 2 del testo coordinato del d.l. 17 giugno
1977, n. 326 e della l. di conversione 8 agosto 1977, n. 510
(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sub
locazione degli immobili urbani)
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 153-162
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30640
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| La norma annotata costituisce, a parere dell' A., il fulcro della
legge 8 agosto 1977, n. 512, ed ha lo scopo di introdurre una
graduazione temporale nell' esecuzione degli sfratti divenuti
esecutivi prima del 30 giugno 1977. Premessi dunque alcuni cenni
sulle motivazioni che hanno portato all' emanazione del provvedimento
in esame, l' A. inquadra l' art. 1 bis nel contesto della
legislazione vincolistica precedente, limitandosi pero' alle
soledirettive principali, quelle del blocco dei canoni delle
locazioni e della sospensione dell' esecuzione degli sfratti. Passa
poi ad analizzare dettagliatamente l' articolo in rassegna, che
suggerisce di suddividere in tre parti: l' esecuzione dei
provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi prima del 30 giugno
1977; l' esecuzione dei provvedimenti di rilascio giustificati dalla
sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo di
recesso da parte del locatore; l' esecuzione dei provvedimenti di
rilascio divenuti esecutivi fra il 1 luglio ed il 21 ottobre 1977. L'
A. conclude ribadendo che l' esecuzione degli fratti esecutivi dopo
il 31 ottobre 1977 continuera' ad essere regolata dagli artt. 4 e 5
della legge 26 novembre 1969, n. 833.
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| art. 1 bis l. 8 agosto 1977, n. 510
art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 510
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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