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162197
IDG850910013
85.09.10013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
Metodiche biologiche a servizio dell' ambiente (l. "Merli", riforma sanitaria ed esperienze regionali)
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 8, pag. 1892-1905
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D539; D544; D1825; D51905; D6142
L' A. osserva che la normativa in tema di tutela dell' ambiente, e specificatamente la legge Merli, mutua nella sua impostazione il vizio di fondo d' un approccio culturale al problema particolarmente carente: la prospettiva biologica che dovrebbe ispirare l' intero sistema e' in realta' inesistente. Si guarda infatti alla qualita' delle emissioni senza valutare il rilevante aspetto quantitativo, senza considerare le condizioni del corpo recettore. L' A. pone in luce, per contro, una interpretazione della legge Merli che consente di ritenere spostata l' attenzione del legislatore dal mero controllo degli scarichi alla salvaguardia delle risorse. Soprattutto la disciplina amministrativa pone in luce finalita' privilegiate di prevenzione piuttosto che di repressione di condotte dannose. Ritiene l' A. che la perizia biotica sul corpo recettore possa trovare utilizzazione nell' ambito del procedimento penale.
art. 635 c.p. art. 314 c.p.p. l. 10 maggio 1976, n. 319 l. 23 dicembre 1978, n. 833 l. 24 dicembre 1979, n. 650 l. 5 marzo 1982, n. 62 l.r. ER 1 febbraio 1983, n. 9
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