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162198
IDG850910014
85.09.10014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lattanzi Giorgio
La non punibilita' dei componenti del Consiglio Superiore al vaglio della Corte Costituzionale: considerazioni e divagazioni
nota a C. Cost. 3 giugno 1983, n. 148
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 9, pag. 1916-1920
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0231; D0214; D660
La Corte Costituzionale con la sentenza annotata statuisce che: "sono ammissibili le questioni di costituzionalita' relative a norme penali di favore, anche se queste, nonostante un eventuale pronuncia di incostituzionalita' continuano ad avere efficacia per il principio di irretroattivita' delle norme incriminatrici. Nella motivazione l' A. individua una netta distinzione tra principio di legalita' e principio di irretroattivita' e riconferma l' inammissibilita' delle impugnazioni tendenti alla configurazione di nuove norme penali. L' A. ritiene che tale limite non abbia ragion d' essere, essendo la Corte un momento di produzione normativa: non puo' quindi configurarsi una violazione del principio di legalita'. La questione sottoposta alla Corte offre lo spunto per alcune osservazioni sul Consiglio Superiore della Magistratura: a parere dell' A. per porre fine al processo di degenerazione dell' importante istituzione occorre come primo rimedio cambiare il sistema elettorale dei membri togati.
art. 134 Cost. art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 5 l. 3 gennaio 1981, n. 5
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