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Documento


162209
IDG850910025
85.09.10025 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romeo Gioacchino
E' costituzionalmente illegittimo l' art. 162 bis del codice penale?
nota a ord. Pret. Genova 25 novembre 1982
Cass. pen., an. 23 (1983), fasc. 9, pag. 2109-2113
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D50414
L' A. non nasconde il profondo dissenso, sia per la forma che per la sostanza, nei confronti dell' ordinanza che solleva una questione di legittimita' costituzionale dell' art. 162 bis c.p. laddove esclude la praticabilita' dell' istituto ai delitti puniti colla sola pena pecuniaria, pur prevedendone l' applicazione alle contravvenzioni sanzionate con pena alternativa. Osserva che se l' art. 162 bis c.p. suscita perplessita' di carattere cos 0tituzionale, cio' si verifica perche' la "monetizzazione" della causa estintiva non tiene conto delle differenti capacita' economiche esistenti tra i possibili fornitori. Unico correttivo possibile e' ampliare, non certo restringere, i poteri del giudice. Assume in proposito che l' istituto non e' connotato da margini di discrezionalita' piu' profondi e vasti di quanto il sistema preveda in numerosi casi (applicabilita' di sanzioni sostitutive, contestazione di aggravanti, concedibilita' della liberta' provvisoria, ecc.).
art. 162 bis c.p. art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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