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162213
IDG850910029
85.09.10029 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nespoli Guglielmo
Rilievi sulla funzione amministrativa nel rapporto d' esecuzione penitenziaria
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 35-57
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D644; D6440; D0402; D14140
Dopo di aver tentato di definire, alla luce dei mutati rapporti tra Stato e cittadino, il rapporto d' esecuzione penitenziaria, l' A. intraprende l' analisi di alcuni poteri amministrativi riscontrabili nello stesso rapporto di esecuzione. Viene cosi' affrontato, sia pure in sintesi, il problema delicato dei limiti posti alla discrezionalita' amministrativa e tecnica in alcune delle piu' cospicue attivita' penitenziarie: quella rieducativa, nel settore disciplinare ed in quello piu' generale dell' ordine e della sicurezza. Viene, a grandi linee, tratteggiato il profilo del potere di autoorganizzazione con particolare riferimento a quello di raggruppare i detenuti per il conseguimento piu' certo del fine rieducativo della pena detentiva. Viene affrontato il problema dei trasferimenti e quello della discrezionalita' in ordine ad essi, con particolare riferimento all' obbligo della motivazione. Si delinea il problema della politica penitenziaria come manifestazione del generale potere di indirizzo e quello dei rapporti tra la medesima e quella criminale, in cui domina il principio della general-prevenzione. I poteri ministeriali discendenti dall' applicazione dell' art. 90 legge 354/1975 sono, dall' A., inquadrati nel piu' vasto quadro del potere di autoorganizzazione in funzione di autotutela. Si delineano, in conseguenza, i principi che dominano l' intera economia del rapporto d' esecuzione penitenziaria, e si conclude, sottolineando l' importanza d' uno studio di tipo strutturale e relazionale del rapporto esecutivo e vengono, infine, rimarcate le antinomie riscontrabili nell' area del rapporto esecutivo, in quanto se, da un lato, la discrezionalita' amministrativa, almeno in teoria, dovrebbe perdere terreno per la giurisdizionalizzazione del rapporto, dall' altro, si assiste alla incidenza del potere politico, capace di porre in quiescenza le stesse posizioni soggettive costruite come perfette dalla l. 354/1975. Si conclude, in conseguenza, per la non opportunita' dell' adozione dello schema civil-pandettistico nello studio futuro del rapporto d' esecuzione penitenziaria, in quanto la gestione della penalita' concreta risente dei mutamenti che intervengono nella convivenza.
art. 27 Cost. l. 26 luglio 1975, n. 354
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