| Dopo di aver tentato di definire, alla luce dei mutati rapporti tra
Stato e cittadino, il rapporto d' esecuzione penitenziaria, l' A.
intraprende l' analisi di alcuni poteri amministrativi riscontrabili
nello stesso rapporto di esecuzione. Viene cosi' affrontato, sia pure
in sintesi, il problema delicato dei limiti posti alla
discrezionalita' amministrativa e tecnica in alcune delle piu'
cospicue attivita' penitenziarie: quella rieducativa, nel settore
disciplinare ed in quello piu' generale dell' ordine e della
sicurezza. Viene, a grandi linee, tratteggiato il profilo del potere
di autoorganizzazione con particolare riferimento a quello di
raggruppare i detenuti per il conseguimento piu' certo del fine
rieducativo della pena detentiva. Viene affrontato il problema dei
trasferimenti e quello della discrezionalita' in ordine ad essi, con
particolare riferimento all' obbligo della motivazione. Si delinea il
problema della politica penitenziaria come manifestazione del
generale potere di indirizzo e quello dei rapporti tra la medesima e
quella criminale, in cui domina il principio della
general-prevenzione. I poteri ministeriali discendenti dall'
applicazione dell' art. 90 legge 354/1975 sono, dall' A., inquadrati
nel piu' vasto quadro del potere di autoorganizzazione in funzione di
autotutela. Si delineano, in conseguenza, i principi che dominano l'
intera economia del rapporto d' esecuzione penitenziaria, e si
conclude, sottolineando l' importanza d' uno studio di tipo
strutturale e relazionale del rapporto esecutivo e vengono, infine,
rimarcate le antinomie riscontrabili nell' area del rapporto
esecutivo, in quanto se, da un lato, la discrezionalita'
amministrativa, almeno in teoria, dovrebbe perdere terreno per la
giurisdizionalizzazione del rapporto, dall' altro, si assiste alla
incidenza del potere politico, capace di porre in quiescenza le
stesse posizioni soggettive costruite come perfette dalla l.
354/1975. Si conclude, in conseguenza, per la non opportunita' dell'
adozione dello schema civil-pandettistico nello studio futuro del
rapporto d' esecuzione penitenziaria, in quanto la gestione della
penalita' concreta risente dei mutamenti che intervengono nella
convivenza.
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