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| IDG850910031 | |
| 85.09.10031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pavarini Massimo
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| La riduzione di pena nell' interpretazione giurisprudenziale
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| Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 91-119
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50424; F4251; D6440; D0402
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| La riduzione di pena, nella rubrica dell' art. 54 ord. penit. intesa
come liberazione anticipata, consiste nel beneficio concesso al
condannato a pena detentiva "che abbia dato prova di partecipazione
all' opera di rieducazione" di uno 'sconto' di venti giorni per
ciascun semestre di pena. L' istituto, che si inserisce nella visuale
di una limitazione progressiva della pena carceraria, denota a
distanza di sette anni dalla Riforma una "distanza tra
interpretazione di merito a quella di legittimita' tra le piu'
ampie". La Corte di Cassazione, infatti, giusta una concezione
unitaria dell' istituto in esame ritiene in primo luogo doversi
valutare ai fini delle riduzioni il periodo di pena scontato nel suo
complesso, e non in misura frazionata semestre per semestre; inoltre
la riduzione di pena dovra' essere concessa esclusivamente se e in
quanto il condannato "stia effettivamente cambiando in meglio". L' A.
non condivide in linea generale una idea della liberazione anticipata
che presupponga il controllo dei processi di modificazione
"interiore" del detenuto all' interno del programma finalizzato all'
azione rieducativa. Rileva invece, sulla scorta della dottrina
formatasi in argomento e degli orientamenti espressi dalle
magistrature di sorveglianza, che la liberazione anticipata, non
diversamente dalla liberazione condizionale, trovi giustificazione
razionale "come incentivo di natura premiale ad una condotta
compatibile con il buon governo penitenziario". Da simile premessa si
argomenta che dovranno essere considerati separatamente, ai fini
della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio, i
singoli semestri, a meno che nei casi concreti non si renda
necessario un periodo di osservazioni piu' prolungato.
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| art. 27 comma 3 Cost.
art. 12 l. 12 gennaio 1977, n. 1
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 176 c.p.
ord. C. Cost. 20 aprile 1978, n. 50
Cass. pen. 1 luglio 1981, n. 1161
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