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162215
IDG850910031
85.09.10031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pavarini Massimo
La riduzione di pena nell' interpretazione giurisprudenziale
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 91-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50424; F4251; D6440; D0402
La riduzione di pena, nella rubrica dell' art. 54 ord. penit. intesa come liberazione anticipata, consiste nel beneficio concesso al condannato a pena detentiva "che abbia dato prova di partecipazione all' opera di rieducazione" di uno 'sconto' di venti giorni per ciascun semestre di pena. L' istituto, che si inserisce nella visuale di una limitazione progressiva della pena carceraria, denota a distanza di sette anni dalla Riforma una "distanza tra interpretazione di merito a quella di legittimita' tra le piu' ampie". La Corte di Cassazione, infatti, giusta una concezione unitaria dell' istituto in esame ritiene in primo luogo doversi valutare ai fini delle riduzioni il periodo di pena scontato nel suo complesso, e non in misura frazionata semestre per semestre; inoltre la riduzione di pena dovra' essere concessa esclusivamente se e in quanto il condannato "stia effettivamente cambiando in meglio". L' A. non condivide in linea generale una idea della liberazione anticipata che presupponga il controllo dei processi di modificazione "interiore" del detenuto all' interno del programma finalizzato all' azione rieducativa. Rileva invece, sulla scorta della dottrina formatasi in argomento e degli orientamenti espressi dalle magistrature di sorveglianza, che la liberazione anticipata, non diversamente dalla liberazione condizionale, trovi giustificazione razionale "come incentivo di natura premiale ad una condotta compatibile con il buon governo penitenziario". Da simile premessa si argomenta che dovranno essere considerati separatamente, ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio, i singoli semestri, a meno che nei casi concreti non si renda necessario un periodo di osservazioni piu' prolungato.
art. 27 comma 3 Cost. art. 12 l. 12 gennaio 1977, n. 1 art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 176 c.p. ord. C. Cost. 20 aprile 1978, n. 50 Cass. pen. 1 luglio 1981, n. 1161
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