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162218
IDG850910034
85.09.10034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Battistacci Giorgio
La comunita' locale di fronte alla devianza, alla delinquenza e al trattamento del condannato
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 185-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; F4252; D5030
La nuova legge n. 689 del 24 novembre 1981 puo' significare una positiva inversione di tendenza in materia di sistema punitivo e riproporre un efficace coinvolgimento della comunita' locale nelle forme di attuazione del sistema punitivo. Sotto il primo profilo va considerato come l' impatto con il carcere si presenta per tutti come gravemente pericoloso: infatti, oltre a non riuscire quasi mai a svolgere un' azione rieducativa, il piu' delle volte il carcere e' causa di ulteriore emarginazione e criminalizzazione per cui non serve neppure a garantire la societa' da un ulteriore allargamento dell' area della delinquenza. Per questo e' necessario battere una via diversa e ricorrere al carcere solo nei casi in cui il danno sociale sia molto rilevante ed altri interventi siano inutili o pericolosi per la societa'. Nella maggioranza dei casi appare opportuno battere la via della depenalizzazione con l' applicazione di sanzioni alternative, a volte anche piu' efficaci di quelle tradizionali. In questo senso si muove la nuova legge. Sotto il secondo profilo va osservato come la comunita' locale possa operare nel senso di ridurre l' area della delinquenza innanzitutto a livello della prevenzione; di questo deve farsi carico nelle sue scelte politiche e amministrative in ogni settore l' ente che istituzionalmente rappresenta la comunita' locale, cioe' il comune singolo o associato. In secondo luogo la comunita' locale e' chiamata ad intervenire nel momento del reinserimento sociale dei detenuti al termine della pena, in attuazione dell' art. 46 dell' ordinamento penitenziario da leggersi in relazione all' art. 23 del d.p.r. 616 del 1977. In terzo luogo la comunita' locale puo' operare anche nella fase del trattamento del condannato. Per quanto attiene i detenuti e gli internati vanno ricordate le previsioni degli artt. 17 e 78 dell' ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda coloro che, in base alla legge n. 689 del 1981, saranno ammessi ai regimi di semidetenzione e di liberta' controllata in alternativa alla detenzione, la comunita' locale potra' intervenire efficacemente con l' offerta di un sostegno e di occasioni di lavoro, contribuendo ad eliminare le cause e a risolvere le problematiche che li hanno condotti a delinquere.
art. 17 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 46 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 78 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 23 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 24 novembre 1981, n. 689
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