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| IDG850910034 | |
| 85.09.10034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Battistacci Giorgio
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| La comunita' locale di fronte alla devianza, alla delinquenza e al
trattamento del condannato
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| Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 185-195
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6440; F4252; D5030
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| La nuova legge n. 689 del 24 novembre 1981 puo' significare una
positiva inversione di tendenza in materia di sistema punitivo e
riproporre un efficace coinvolgimento della comunita' locale nelle
forme di attuazione del sistema punitivo. Sotto il primo profilo va
considerato come l' impatto con il carcere si presenta per tutti come
gravemente pericoloso: infatti, oltre a non riuscire quasi mai a
svolgere un' azione rieducativa, il piu' delle volte il carcere e'
causa di ulteriore emarginazione e criminalizzazione per cui non
serve neppure a garantire la societa' da un ulteriore allargamento
dell' area della delinquenza. Per questo e' necessario battere una
via diversa e ricorrere al carcere solo nei casi in cui il danno
sociale sia molto rilevante ed altri interventi siano inutili o
pericolosi per la societa'. Nella maggioranza dei casi appare
opportuno battere la via della depenalizzazione con l' applicazione
di sanzioni alternative, a volte anche piu' efficaci di quelle
tradizionali. In questo senso si muove la nuova legge. Sotto il
secondo profilo va osservato come la comunita' locale possa operare
nel senso di ridurre l' area della delinquenza innanzitutto a livello
della prevenzione; di questo deve farsi carico nelle sue scelte
politiche e amministrative in ogni settore l' ente che
istituzionalmente rappresenta la comunita' locale, cioe' il comune
singolo o associato. In secondo luogo la comunita' locale e' chiamata
ad intervenire nel momento del reinserimento sociale dei detenuti al
termine della pena, in attuazione dell' art. 46 dell' ordinamento
penitenziario da leggersi in relazione all' art. 23 del d.p.r. 616
del 1977. In terzo luogo la comunita' locale puo' operare anche nella
fase del trattamento del condannato. Per quanto attiene i detenuti e
gli internati vanno ricordate le previsioni degli artt. 17 e 78 dell'
ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda coloro che, in base
alla legge n. 689 del 1981, saranno ammessi ai regimi di
semidetenzione e di liberta' controllata in alternativa alla
detenzione, la comunita' locale potra' intervenire efficacemente con
l' offerta di un sostegno e di occasioni di lavoro, contribuendo ad
eliminare le cause e a risolvere le problematiche che li hanno
condotti a delinquere.
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| art. 17 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 46 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 78 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 23 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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