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162220
IDG850910036
85.09.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salvi Franco
L' affidamento in prova del condannato militare
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 209-214
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5505; D6440
Si espongono alcune considerazioni che scaturiscono dall' esame del testo del primo articolo del disegno di legge sul costituendo istituto dell' affidamento in prova del condannato militare e dal confronto tra esso e la normativa vigente in materia di affidamento in prova - del condannato non militare - al servizio sociale. Soprattutto, si nota un trattamento di favore per il condannato militare ultraventunenne, in quanto il beneficio puo' essergli concesso quando la pena detentiva da scontare non superi i tre anni, mentre per il condannato non militare di eta' compresa tra i ventuno ed i settanta anni il limite massimo della pena detentiva e' attualmente fissato nella piu' ridotta misura di due anni e sei mesi. Di contro, il citato articolo del disegno di legge in questione comporta alcune discriminazioni a danno del condannato militare. Nei confronti di quest' ultimo, infatti, l' affidamento in prova e' escluso per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell' ordinamento costituzionale, ossia per reati non militari e per i quali non esiste l' esclusione dell' affidamento in prova al servizio sociale; e' poi escluso anche nel caso in cui il condannato militare abbia in precedenza riportato condanna per uno dei suddetti reati o per uno di quei delitti che, allo stato, non consentono l' affidamento in prova al servizio sociale, cio' che vale ad introdurre una causa di esclusione del beneficio basata sostanzialmente sulla recidiva e quindi censurabile e da eliminare per motivi analoghi a quelli dedotti in passato per l' affidamento in prova al servizio sociale.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
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