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| IDG850910036 | |
| 85.09.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salvi Franco
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| L' affidamento in prova del condannato militare
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| Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 209-214
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5505; D6440
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| Si espongono alcune considerazioni che scaturiscono dall' esame del
testo del primo articolo del disegno di legge sul costituendo
istituto dell' affidamento in prova del condannato militare e dal
confronto tra esso e la normativa vigente in materia di affidamento
in prova - del condannato non militare - al servizio sociale.
Soprattutto, si nota un trattamento di favore per il condannato
militare ultraventunenne, in quanto il beneficio puo' essergli
concesso quando la pena detentiva da scontare non superi i tre anni,
mentre per il condannato non militare di eta' compresa tra i ventuno
ed i settanta anni il limite massimo della pena detentiva e'
attualmente fissato nella piu' ridotta misura di due anni e sei mesi.
Di contro, il citato articolo del disegno di legge in questione
comporta alcune discriminazioni a danno del condannato militare. Nei
confronti di quest' ultimo, infatti, l' affidamento in prova e'
escluso per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione
dell' ordinamento costituzionale, ossia per reati non militari e per
i quali non esiste l' esclusione dell' affidamento in prova al
servizio sociale; e' poi escluso anche nel caso in cui il condannato
militare abbia in precedenza riportato condanna per uno dei suddetti
reati o per uno di quei delitti che, allo stato, non consentono l'
affidamento in prova al servizio sociale, cio' che vale ad introdurre
una causa di esclusione del beneficio basata sostanzialmente sulla
recidiva e quindi censurabile e da eliminare per motivi analoghi a
quelli dedotti in passato per l' affidamento in prova al servizio
sociale.
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| art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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