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162222
IDG850910038
85.09.10038 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Daga Luigi
Competenza della sezione di sorveglianza e assegnazione dei condannati e internati
osservazione a Cass. sez. I pen. 11 novembre 1980
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 1-2, pag. 252-254
D6431; D644; D5050
L' A. non condivide le tesi della Corte di Cassazione la quale, con la decisione in nota, ha stabilito che la competenza a decidere sulla domanda di liberazione anticipata spetta alla Sezione di sorveglianza che ha giurisdizione sull' istituto di pena ove l' internato e' definitivamente assegnato e non a quella Sezione che ha giurisdizione sull' istituto di pena ove l' interessato e' fisicamente presente all' atto della domanda. Analizzato il significato dell' espressione "si trova" il detenuto, espressione di cui alla l. 26 luglio 1975, n. 354, l' A. rileva gli inconvenienti cui da' luogo l' interpretazione funzionale fattane dalla Cassazione, e l' inconsistenza delle argomentazioni avanzate. Ritiene che la via da seguire per superare i problemi pratici connessi con i reiterati trasferimenti dei detenuti, e quindi delle innumerevoli istanze da parte loro, non sia quella di negare il valore proprio dell' inciso "istituto (....) in cui si trova l' interessato all' atto della richiesta", ma quella di perfezionare il sistema dell' informazione nelle istanze presentate (a mezzo di opportune annotazioni sulla cartella personale), in modo tale da evitare reiterate pronunce nel merito.
art. 70 comma 3 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 10 l. 12 gennaio 1977, n. 1
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