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| IDG850910041 | |
| 85.09.10041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grevi Vittorio
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| Rapporto introduttivo su "diversion" e "mediation" nel sistema penale
italiano
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| rapporto nazionale presentato al colloquio di Tokio sul tema
"Diversion et mediation", Tokio, marzo 1983
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| Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 1, pag. 47-96
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6000; F4252; D60302; D50414; D50416; D51860; D51861
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| Per "diversion" si definisce nel "Commentaire" predisposto al tema
"diversion et mediation" in preparazione al prossimo XIII Congresso
internazionale di diritto penale "ogni deviazione dal processo penale
ordinario anteriore alla sentenza di condanna che sfocia nella
partecipazione dell' indiziato a qualunque programma non penale". Il
concetto corrisponde ad una categoria che va oggi assumendo una
importanza sempre maggiore, da molti penalisti e criminologi essendo
posto in luce, negativamente, l' eccessivo ricorso a strumenti di
carattere strettamente sanzionatorio a discapito di programmi il cui
fine non e' di punire il colpevole "ma di aiutarlo a risocializzarsi,
o a risolvere il conflitto che l' ha portato al reato". Posta la
definizione, l' A. osserva come nell' ordinamento italiano, dominato
dal generale principiodi legalita', e, sul piano processuale, da
quello di obbligatorieta' della azione penale, le tecniche
corrispondenti al concetto di "diversion" presentano caratteristiche
e modalita' necessariamente diverse rispetto a sistemi che accolgono
il principio di opportunita' in tema di azione penale e che non
risultano vincolati da riserve di legge o da riserve di giurisdizione
in materia di provvedimenti limitativi della liberta' personale. Ne'
e' possibile ricomprendere nella categoria corrispondente all' area
della "diversion" le c.d. tecniche amministrative di deflazione del
sistema penale quali sono in particolare la depenalizzazione e la
imposizione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali (ai
quali strumenti nel nostro sistema si e' sinora maggiormente fatto
ricorso) non comportando esse alcun intervento a sostegno dell' opera
di risocializzazione e comunque alcun tipo di spontanea
collaborazione da parte dell' imputato. Sotto tale ultimo profilo,
ribadisce l' A. che nel nostro sistema neppure l' avvenuto
adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato o
eventualmente la "restitutio in integrum" conferiscono alla autorita'
giudiziaria o alla polizia poteri di "mediazione" o di
"conciliazione" nel senso di evitare l' instaurazione del processo o
almeno in quello di favorirne un esito che renda inutile il giudizio
di merito. Cio' posto l' A. offre una rassegna degli istituti che nel
sistema penale italiano corrispondono al concetto dato in premessa,
soffermandosi tra l' altro a trattare - sempre nella prospettiva
accolta - dell' archiviazione, della conciliazione amministrativa e
dell' oblazione, della prova liberatoria nei delitti contro l' onore,
dell' applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'
imputato, del perdono giudiziale, della situazione di non punibilita'
per la detenzione per uso personale di modiche quantita' di sostanze
stupefacenti. Nelle conclusioni l' A. osserva come la tematica della
"diversion" non abbia avuto in Italia a tutt' oggi uno svolgimento
adeguato: e invero i pochi istituti che possono in qualche modo
ricondurvisi sembrano frutto di scelte legislative tra loro non
coordinate e spesso occasionali se rapportate ad un sistema che si
ispira ai principi di legalita' del processo e della obbligatorieta'
della azione penale. La prospettiva di uno sviluppo delle misure di
"diversion" passa dunque necessariamente attraverso la attenuazione
del principio di obbligatorieta', cio' che e' reso difficile dalla
rilevanza costituzionale offerta al principio stesso. Finche' non si
seguira' questa strada, l' impiego di soluzioni analoghe a quelle
della "diversion" potra' avvenire in Italia a livello di prassi: che
tuttavia verrebbe in genere a configurare comportamenti illegittimi
da parte degli organi di polizia e dell' autorita' giudiziaria che
eventualmente decidano di non dar corso all' azione penale.
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| art. 112 Cost.
art. 74 c.p.p.
art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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