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162225
IDG850910041
85.09.10041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grevi Vittorio
Rapporto introduttivo su "diversion" e "mediation" nel sistema penale italiano
rapporto nazionale presentato al colloquio di Tokio sul tema "Diversion et mediation", Tokio, marzo 1983
Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 1, pag. 47-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6000; F4252; D60302; D50414; D50416; D51860; D51861
Per "diversion" si definisce nel "Commentaire" predisposto al tema "diversion et mediation" in preparazione al prossimo XIII Congresso internazionale di diritto penale "ogni deviazione dal processo penale ordinario anteriore alla sentenza di condanna che sfocia nella partecipazione dell' indiziato a qualunque programma non penale". Il concetto corrisponde ad una categoria che va oggi assumendo una importanza sempre maggiore, da molti penalisti e criminologi essendo posto in luce, negativamente, l' eccessivo ricorso a strumenti di carattere strettamente sanzionatorio a discapito di programmi il cui fine non e' di punire il colpevole "ma di aiutarlo a risocializzarsi, o a risolvere il conflitto che l' ha portato al reato". Posta la definizione, l' A. osserva come nell' ordinamento italiano, dominato dal generale principiodi legalita', e, sul piano processuale, da quello di obbligatorieta' della azione penale, le tecniche corrispondenti al concetto di "diversion" presentano caratteristiche e modalita' necessariamente diverse rispetto a sistemi che accolgono il principio di opportunita' in tema di azione penale e che non risultano vincolati da riserve di legge o da riserve di giurisdizione in materia di provvedimenti limitativi della liberta' personale. Ne' e' possibile ricomprendere nella categoria corrispondente all' area della "diversion" le c.d. tecniche amministrative di deflazione del sistema penale quali sono in particolare la depenalizzazione e la imposizione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali (ai quali strumenti nel nostro sistema si e' sinora maggiormente fatto ricorso) non comportando esse alcun intervento a sostegno dell' opera di risocializzazione e comunque alcun tipo di spontanea collaborazione da parte dell' imputato. Sotto tale ultimo profilo, ribadisce l' A. che nel nostro sistema neppure l' avvenuto adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato o eventualmente la "restitutio in integrum" conferiscono alla autorita' giudiziaria o alla polizia poteri di "mediazione" o di "conciliazione" nel senso di evitare l' instaurazione del processo o almeno in quello di favorirne un esito che renda inutile il giudizio di merito. Cio' posto l' A. offre una rassegna degli istituti che nel sistema penale italiano corrispondono al concetto dato in premessa, soffermandosi tra l' altro a trattare - sempre nella prospettiva accolta - dell' archiviazione, della conciliazione amministrativa e dell' oblazione, della prova liberatoria nei delitti contro l' onore, dell' applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell' imputato, del perdono giudiziale, della situazione di non punibilita' per la detenzione per uso personale di modiche quantita' di sostanze stupefacenti. Nelle conclusioni l' A. osserva come la tematica della "diversion" non abbia avuto in Italia a tutt' oggi uno svolgimento adeguato: e invero i pochi istituti che possono in qualche modo ricondurvisi sembrano frutto di scelte legislative tra loro non coordinate e spesso occasionali se rapportate ad un sistema che si ispira ai principi di legalita' del processo e della obbligatorieta' della azione penale. La prospettiva di uno sviluppo delle misure di "diversion" passa dunque necessariamente attraverso la attenuazione del principio di obbligatorieta', cio' che e' reso difficile dalla rilevanza costituzionale offerta al principio stesso. Finche' non si seguira' questa strada, l' impiego di soluzioni analoghe a quelle della "diversion" potra' avvenire in Italia a livello di prassi: che tuttavia verrebbe in genere a configurare comportamenti illegittimi da parte degli organi di polizia e dell' autorita' giudiziaria che eventualmente decidano di non dar corso all' azione penale.
art. 112 Cost. art. 74 c.p.p. art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
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