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| IDG850910050 | |
| 85.09.10050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Benedetti Anacleto
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| Sul lavoro all' esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche
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| Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 1, pag. 337-346
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6440
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| L' A. premette che la legislazione vigente in materia di lavoro all'
esterno deve essere ritenuta completata dalle disposizioni
ministeriali emanate da apposite circolari. Da tale combinato
disposto risulta una normativa assai meno ampia di quanto sembra
avvenire nella prassi; in particolare, risulta una discrezionalita'
limitata da parte dell' autorita' amministrativa che emana il
provvedimento di ammissione al lavoro all' esterno. Tale forma di
lavoro ha la natura giuridica di modalita' di esecuzione della
detenzione; pertanto, il detenuto ammesso conserva in pieno il suo
stato giuridico e tutte le limitazioni che ne derivano. L' A. precisa
a questo punto le sostanziali differenze con il regime di
semiliberta'. L' ultima differenza posta in luce, la previsione di
una scorta del detenuto lavorante, riconduce alla imposizione di
controlli puntuali e costanti che riconfermano la essenza giuridica
dell' istituto del lavoro all' esterno, nel pieno rispetto del
principio della parita' di condizione dei detenuti condannati per
quanto riguarda il loro trattamento ai sensi della attuale normativa.
Puntualizzato quanto sopra esposto, risulta piu' concretamente
determinata la responsabilita' del direttore nell' ammissione al
lavoro esterno: 1) innanzitutto, si rileva che il provvedimento di
ammissione si qualifica come atto amministrativo (concessione)
sottoposto al regime giuridico proprio di tali atti; 2) garantito il
controllo del detenuto, tramite scorta a verifica continua
(sorveglianza), viene grandemente a scemare il pericolo di una
eventuale fuga, fermo restando il rispetto del principio della
parita' di trattamento tra detenuti in eguale posizione giuridica; 3)
per quanto riguarda la scelta, infine, del detenuto che fruisce di
tale forma di lavoro, si sottolinea come essa e' frutto di una
decisione collegiale, scaturita nel corso della osservazione e
codificata nel programma di trattamento (che deve contenere la
modalita' trattamentale del lavoro all' esterno) redatto dalla equipe
di osservazione dell' istituto. Su queste basi, sembra corretto
parlare di responsabilita' esclusiva del direttore solo riguardo la
emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all' esterno e
della sua attuazione in concreto. Esclusivamente su tale atto si puo'
svolgere il sistema dei controlli tipico degli atti amministrativi.
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| art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 46 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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