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Documento


162234
IDG850910050
85.09.10050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benedetti Anacleto
Sul lavoro all' esterno: interpretazione giuridica e caratteristiche
Rass. penit. crim., an. 5 (1983), fasc. 1, pag. 337-346
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440
L' A. premette che la legislazione vigente in materia di lavoro all' esterno deve essere ritenuta completata dalle disposizioni ministeriali emanate da apposite circolari. Da tale combinato disposto risulta una normativa assai meno ampia di quanto sembra avvenire nella prassi; in particolare, risulta una discrezionalita' limitata da parte dell' autorita' amministrativa che emana il provvedimento di ammissione al lavoro all' esterno. Tale forma di lavoro ha la natura giuridica di modalita' di esecuzione della detenzione; pertanto, il detenuto ammesso conserva in pieno il suo stato giuridico e tutte le limitazioni che ne derivano. L' A. precisa a questo punto le sostanziali differenze con il regime di semiliberta'. L' ultima differenza posta in luce, la previsione di una scorta del detenuto lavorante, riconduce alla imposizione di controlli puntuali e costanti che riconfermano la essenza giuridica dell' istituto del lavoro all' esterno, nel pieno rispetto del principio della parita' di condizione dei detenuti condannati per quanto riguarda il loro trattamento ai sensi della attuale normativa. Puntualizzato quanto sopra esposto, risulta piu' concretamente determinata la responsabilita' del direttore nell' ammissione al lavoro esterno: 1) innanzitutto, si rileva che il provvedimento di ammissione si qualifica come atto amministrativo (concessione) sottoposto al regime giuridico proprio di tali atti; 2) garantito il controllo del detenuto, tramite scorta a verifica continua (sorveglianza), viene grandemente a scemare il pericolo di una eventuale fuga, fermo restando il rispetto del principio della parita' di trattamento tra detenuti in eguale posizione giuridica; 3) per quanto riguarda la scelta, infine, del detenuto che fruisce di tale forma di lavoro, si sottolinea come essa e' frutto di una decisione collegiale, scaturita nel corso della osservazione e codificata nel programma di trattamento (che deve contenere la modalita' trattamentale del lavoro all' esterno) redatto dalla equipe di osservazione dell' istituto. Su queste basi, sembra corretto parlare di responsabilita' esclusiva del direttore solo riguardo la emanazione del provvedimento di ammissione al lavoro all' esterno e della sua attuazione in concreto. Esclusivamente su tale atto si puo' svolgere il sistema dei controlli tipico degli atti amministrativi.
art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 46 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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