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162238
IDG850910054
85.09.10054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vassalli Giuliano
Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 3-4, pag. 437-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F4251; D6440; D0402
L' A. prende lo spunto dalla riflessione condotta in seno ad alcuni recenti convegni in materia penitenziaria e criminologica, per passare in rassegna il dibattito sulla funzione rieducativa della sanzione penale, fino alle attuali, ancora incerte, conclusioni. Tra i numerosi incontri di studio l' A. considera in particolare il Convegno della Fondazione internazionale penale e penitenziaria tenuto a Siracusa nel febbraio 1982 con la partecipazione di rappresentanti di venti paesi, intitolato alle "nuove tendenze della politica criminale"; il Seminario tra magistrati italiani di sorveglianza (Castelgandolfo, marzo 1982) sui problemi sorti nel dare attuazione alla riforma del 1975 nel primo quinquennio della sua vigenza; un terzo Convegno a carattere internazionale (Siracusa, maggio 1982), che e' stato dedicato a "Prospettive contemporanee della filosofia della giustizia penale". Su simili basi, e rilevato che in ognuno dei detti incontri emergevano da una parte il divario tra i principi astrattamente formulati e la realta' giudiziaria e carceraria, e dall' altra le difficolta' create al trattamento dalle esigenze della sicurezza e dall' avvenuto riconoscimento normativo di figure di soggetti incorreggibili e percio' sottratti al regime penitenziario ordinario, l' A. esamina le critiche principali mosse alla idea rieducativa ed alla connessa "ideologia del trattamento". L' indagine assume a questo punto un piu' vasto respiro proponendosi di verificare la validita', in relazione al precetto dell' art. 27 della Costituzione italiana, di concezioni scettiche e pessimistiche, fino alle piu' recenti teorie delegittimatrici (le quali contestano allo Stato il diritto di rieducare il condannato) e a quelle di "politica criminale realistica". Nelle conclusioni l' A. riafferma il valore del principio rieducativo in seno ad una concezione "polifunzionale" della sanzione. Cio' che comporta l' eliminazione delle pene incompatibili con la rieducazione del condannato; la riduzione nei piu' ristretti limiti delle pene che con essa siano piu' difficilmente conciliabili (in primis, il carcere); il tener conto infine che la funzione rieducativa non e' propria ed esclusiva del solo sistema penale ma impegna, e dovrebbe impegnare, anche agenzie e servizi al di fuori dell' organizzazione penale e penitenziaria, in particolare nei settori limitrofi a quelli delle condotte contrarie alla legge penale.
l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 25 novembre 1962, n. 1634 art. 27 Cost. l. 24 novembre 1981, n. 689
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