| L' A. prende lo spunto dalla riflessione condotta in seno ad alcuni
recenti convegni in materia penitenziaria e criminologica, per
passare in rassegna il dibattito sulla funzione rieducativa della
sanzione penale, fino alle attuali, ancora incerte, conclusioni. Tra
i numerosi incontri di studio l' A. considera in particolare il
Convegno della Fondazione internazionale penale e penitenziaria
tenuto a Siracusa nel febbraio 1982 con la partecipazione di
rappresentanti di venti paesi, intitolato alle "nuove tendenze della
politica criminale"; il Seminario tra magistrati italiani di
sorveglianza (Castelgandolfo, marzo 1982) sui problemi sorti nel dare
attuazione alla riforma del 1975 nel primo quinquennio della sua
vigenza; un terzo Convegno a carattere internazionale (Siracusa,
maggio 1982), che e' stato dedicato a "Prospettive contemporanee
della filosofia della giustizia penale". Su simili basi, e rilevato
che in ognuno dei detti incontri emergevano da una parte il divario
tra i principi astrattamente formulati e la realta' giudiziaria e
carceraria, e dall' altra le difficolta' create al trattamento dalle
esigenze della sicurezza e dall' avvenuto riconoscimento normativo di
figure di soggetti incorreggibili e percio' sottratti al regime
penitenziario ordinario, l' A. esamina le critiche principali mosse
alla idea rieducativa ed alla connessa "ideologia del trattamento".
L' indagine assume a questo punto un piu' vasto respiro proponendosi
di verificare la validita', in relazione al precetto dell' art. 27
della Costituzione italiana, di concezioni scettiche e pessimistiche,
fino alle piu' recenti teorie delegittimatrici (le quali contestano
allo Stato il diritto di rieducare il condannato) e a quelle di
"politica criminale realistica". Nelle conclusioni l' A. riafferma il
valore del principio rieducativo in seno ad una concezione
"polifunzionale" della sanzione. Cio' che comporta l' eliminazione
delle pene incompatibili con la rieducazione del condannato; la
riduzione nei piu' ristretti limiti delle pene che con essa siano
piu' difficilmente conciliabili (in primis, il carcere); il tener
conto infine che la funzione rieducativa non e' propria ed esclusiva
del solo sistema penale ma impegna, e dovrebbe impegnare, anche
agenzie e servizi al di fuori dell' organizzazione penale e
penitenziaria, in particolare nei settori limitrofi a quelli delle
condotte contrarie alla legge penale.
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