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Documento


162239
IDG850910055
85.09.10055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fassone Elvio
Ristrutturazione del processo penale e nuova identita' del magistrato di sorveglianza
relazione introduttiva tenuta al convegno per magistrati di sorveglianza, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Castelgandolfo, 12-14 marzo 1982
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 3-4, pag. 483-504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D68; D6431; D6440; F4252
A sette anni dall' entrata in vigore della riforma penitenziaria, l' A. fa il bilancio di quanto e' accaduto sia rispetto al sistema penale sia rispetto al Giudice di sorveglianza, di cui si domanda quali debbano essere oggi la funzione e il ruolo. Constata che il sistema penale, sia pure in crisi, si e' adattato alle mutate esigenze e si e' automaticamente "ristrutturato" in modo da evidenziare l' accentuarsi di un movimento a forbice: da una parte una depenalizzazione (piu' occulta che legalizzata) spinge fuori dal sistema penale una massa di reati (commessi prevalentemente da persone marginali) ridimensionando l' area dell' esecuzione penale; dall' altro un inasprimento della pressione penale, favorito dal consenso politico e sociale, sulle forme di criminalita' ritenute rilevanti (rapina, estorsione, sequestro di persona, terrorismo, delinquenza organizzata) rende piu' dura la reazione. A livello penitenziario, queste linee di tendenza si traducono in un aumento dei detenuti in carcerazione preventiva e in una diminuzione di condannati definitivi. Questi ultimi - verso cui potrebbe essere diretta un' azione rieducativa - sono, per i meccanisimi descritti dall' A., sempre piu' incalliti e quindi irrecuperabili. Ne consegue la crisi dei tradizionali ideali penal-penitenziaristici ed in particolare del trattamento rieducativo e la ripercussione sul ruolo del Giudice di sorveglianza della situazione determinatasi (con la necessita' di riconversione delle funzioni di tale organo). Occorre il superamento razionale dell' antitesi pessimismo-ottimismo nei confronti della pena, a favore di un neutrale pragmatico realismo che tenda non a debellare o a riscattare il crimine ma a controllarlo e a contenerlo mediante un' oculata strategia differenziata. In quest' ottica il Giudice di sorveglianza dovra' abdicare al suo ruolo attuale di notaio della clemenza delegata e dovra' invece: 1) accentuare le sue funzioni garantiste e tutelatrici dei diritti umani del detenuto; 2) rappresentare una forza trainante nella sperimentazione e nella realizzazione di nuove forme valide di rieducazione; 3) essere, insomma, strumento di attuazione a livello penitenziario di quella strategia differenziata che assicuri in taluni casi sicurezza e in altri la reintegrazione sociale mediante nuove tecniche di rieducazione.
d.l. 11 aprile 1974 n. 99 l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 24 novembre 1981, n. 689
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