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| IDG850910055 | |
| 85.09.10055 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fassone Elvio
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| Ristrutturazione del processo penale e nuova identita' del magistrato
di sorveglianza
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| relazione introduttiva tenuta al convegno per magistrati di
sorveglianza, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura,
Castelgandolfo, 12-14 marzo 1982
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| Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 3-4, pag. 483-504
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D68; D6431; D6440; F4252
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| A sette anni dall' entrata in vigore della riforma penitenziaria, l'
A. fa il bilancio di quanto e' accaduto sia rispetto al sistema
penale sia rispetto al Giudice di sorveglianza, di cui si domanda
quali debbano essere oggi la funzione e il ruolo. Constata che il
sistema penale, sia pure in crisi, si e' adattato alle mutate
esigenze e si e' automaticamente "ristrutturato" in modo da
evidenziare l' accentuarsi di un movimento a forbice: da una parte
una depenalizzazione (piu' occulta che legalizzata) spinge fuori dal
sistema penale una massa di reati (commessi prevalentemente da
persone marginali) ridimensionando l' area dell' esecuzione penale;
dall' altro un inasprimento della pressione penale, favorito dal
consenso politico e sociale, sulle forme di criminalita' ritenute
rilevanti (rapina, estorsione, sequestro di persona, terrorismo,
delinquenza organizzata) rende piu' dura la reazione. A livello
penitenziario, queste linee di tendenza si traducono in un aumento
dei detenuti in carcerazione preventiva e in una diminuzione di
condannati definitivi. Questi ultimi - verso cui potrebbe essere
diretta un' azione rieducativa - sono, per i meccanisimi descritti
dall' A., sempre piu' incalliti e quindi irrecuperabili. Ne consegue
la crisi dei tradizionali ideali penal-penitenziaristici ed in
particolare del trattamento rieducativo e la ripercussione sul ruolo
del Giudice di sorveglianza della situazione determinatasi (con la
necessita' di riconversione delle funzioni di tale organo). Occorre
il superamento razionale dell' antitesi pessimismo-ottimismo nei
confronti della pena, a favore di un neutrale pragmatico realismo che
tenda non a debellare o a riscattare il crimine ma a controllarlo e a
contenerlo mediante un' oculata strategia differenziata. In quest'
ottica il Giudice di sorveglianza dovra' abdicare al suo ruolo
attuale di notaio della clemenza delegata e dovra' invece: 1)
accentuare le sue funzioni garantiste e tutelatrici dei diritti umani
del detenuto; 2) rappresentare una forza trainante nella
sperimentazione e nella realizzazione di nuove forme valide di
rieducazione; 3) essere, insomma, strumento di attuazione a livello
penitenziario di quella strategia differenziata che assicuri in
taluni casi sicurezza e in altri la reintegrazione sociale mediante
nuove tecniche di rieducazione.
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| d.l. 11 aprile 1974 n. 99
l. 26 luglio 1975, n. 354
l. 24 novembre 1981, n. 689
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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