| L' A., premesso che le statistiche ufficiali concernenti la
criminalita' contengono un certo margine di errore in quanto un
notevole numero di atti criminosi sfugge alle stesse, passa ad
analizzare, in particolare, i dati statistici riguardanti il fenomeno
criminale in Norvegia. Da detta analisi emerge - in sintesi - che in
tale Paese, nell' ultimo quarto di secolo, l' indice di criminalita'
e' aumentato considerevolmente e che l' aumento e' stato
particolarmente sensibile nel settore giovanile ed in quello dei
reati contro il patrimonio. Nella seconda parte del lavoro, l' A.,
passando a trattare della pena, precisa che il codice penale
norvegese prevede due tipi di sanzione penale - vale a dire la
detenzione e la multa - e che la pena piu' severa consiste nella
privazione della liberta' personale per un periodo massimo di ventuno
anni. Circa, poi, la pratica applicazione delle sanzioni penali, l'
A. afferma che, in complesso, in Norvegia si tende - come dimostrato
dalle statistiche esistenti in materia - a ricorrere alla pena
detentiva il meno possibile e, ove non se ne possa fare a meno, si
tende comunque a ridurre al massimo la durata della stessa. L' A.,
infine, passa ad illustrare sinteticamente il sistema processuale
penale norvegese. Quest' ultimo, che si puo' definire un sistema
accusatorio con elementi inquisitori, e' caraterizzato dal potere
spettante alla Pubblica Accusa di rinunciare all' esercizio dell'
azione penale ogni qualvolta l' interesse pubblico richieda che il
reato non debba essere perseguito in giudizio e dall' esistenza -
quale regola generale - di un doppio grado di giurisdizione.
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