| L' A., premesse brevi note sui poteri attualmente riservati dalla
legge al Magistrato di sorveglianza, segnatamente in ordine al
trattamento dei detenuti ed al trattamento penitenziario, affronta il
problema dei trasferimenti in relazione alle possibilita' di
intervento del Magistrato di sorveglianza, alla luce dell' attuale
disciplina legislativa che li consente per ragioni di famiglia,
studio, salute, esigenze dell' istituto, sicurezza. Esclude che, in
materia, si possa sostenere l' esistenza di un diritto soggettivo del
detenuto, radicato nell' art. 42 della legge penitenziaria,
tutelabile in sede giurisdizionale, anche se sottolinea l' esigenza
che in special modo i motivi di sicurezza devono essere gravi e
comprovati ed in ogni caso deve essere favoritoil criterio della
vicinanza alla famiglia. E' del parere che l' Amministrazione
potrebbe almeno comunicare preventivamente al Magistrato di
sorveglianza i trasferimenti, decisi per esigenze dell' istituto e
sicurezza, almeno dei detenuti che sono sottoposti ad osservazione
scientifica della personalita' e che sono in attesa delle decisioni
della Sezione o del Magistrato di sorveglianza. L' A. affronta poi la
problematica dell' ordine di servizio del Magistrato di sorveglianza,
sotto il profilo procedurale e sostanziale, con specifico riferimento
al reclamo in materia disciplinare, oltre che alle varie possibilita'
offerte dall' attuale ordinamento all' Amministrazione ed agli
interessati di impugnare l' ordinanza (atto amministrativo
definitivo) con cui il Magistrato di sorveglianza decide sul reclamo
suddetto. Sottolinea peraltro la necessita' di un intervento del
legislatore in materia.
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