| 162248 | |
| IDG850910064 | |
| 85.09.10064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Pighi Giorgio
| |
| Trattamento progressivo in semiliberta' e pena dell' ergastolo
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a ord. App. Firenze sez. sorveglianza 26 novembre 1980
| |
| Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 3-4, pag. 697-709
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D6440; D50321; D0402; D50424
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. annota l' ordinanza della Sezione di sorveglianza di Firenze
con la quale si dichiarava non manifestamente infondata la questione
della legittimita' costituzionale dell' art. 50 comma 2 legge 354/75,
non prevedendo tale norma l' applicabilita' del beneficio della
semiliberta' ai condannati all' ergastolo. Premessi alcuni cenni
sulle finalita' della semiliberta', evidenziandone la natura
tipicamente specialpreventiva, l' A. rileva che manca un
coordinamento di questo istituto con quello della liberazione
condizionale sia in relazione alla diversita', almeno formale, degli
organi giudiziari competenti a concedere i due benefici, sia per la
durata eccessiva del periodo della semiliberta' in relazione alle
pene piu' lunghe, sia appunto per la mancata previsione di un termine
per ammettere alla semiliberta' i condannati all' ergastolo in
funzione preparatoria alla liberazione condizionale. Allo stato,
invece, alla concedibilita' della semiliberta' agli ergastolani osta
il dato testuale che pone come premessa necessaria l' aver scontato
almeno meta' della pena. Nondimeno, considerando che la stessa Corte
Costituzionale ha esplicitamente affermato la vigenza del principio
rieducativo anche nei confronti degli ergastolani, proprio per la
possibilita' che questi hanno di fruire della liberazione
condizionale, mentre, piu' di recente, ha sancito un vero "diritto"
del condannato a fruire dei mezzi predisposti per la rieducazione, l'
A. rileva, in adesione all' ordinanza annotata, che nel sistema
innovato dell' ordinamento penitenziario, l' ergastolano non puo'
essere escluso dal beneficio della semiliberta', che anzi e'
necessario a prepararne il concreto reinserimento, concessa dopo
ventotto anni la semiliberta'. De iure condendo ipotizza la
possibilita' che la semiliberta' venga concessa al condannato all'
ergastolo che abbia scontato 16 anni e sei mesi di pena detentiva,
tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con il
periodo minimo fissato per la liberazione condizionale.
| |
| art. 27 comma 3 Cost.
art. 176 c.p.
art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 47 comma 2 l. 26 luglio 1975, n. 354
art. 50 comma 2 l. 26 luglio 1975, n. 354
C. Cost. 7 luglio 1980, n. 107
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |