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162248
IDG850910064
85.09.10064 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pighi Giorgio
Trattamento progressivo in semiliberta' e pena dell' ergastolo
nota a ord. App. Firenze sez. sorveglianza 26 novembre 1980
Rass. penit. crim., an. 4 (1982), fasc. 3-4, pag. 697-709
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440; D50321; D0402; D50424
L' A. annota l' ordinanza della Sezione di sorveglianza di Firenze con la quale si dichiarava non manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale dell' art. 50 comma 2 legge 354/75, non prevedendo tale norma l' applicabilita' del beneficio della semiliberta' ai condannati all' ergastolo. Premessi alcuni cenni sulle finalita' della semiliberta', evidenziandone la natura tipicamente specialpreventiva, l' A. rileva che manca un coordinamento di questo istituto con quello della liberazione condizionale sia in relazione alla diversita', almeno formale, degli organi giudiziari competenti a concedere i due benefici, sia per la durata eccessiva del periodo della semiliberta' in relazione alle pene piu' lunghe, sia appunto per la mancata previsione di un termine per ammettere alla semiliberta' i condannati all' ergastolo in funzione preparatoria alla liberazione condizionale. Allo stato, invece, alla concedibilita' della semiliberta' agli ergastolani osta il dato testuale che pone come premessa necessaria l' aver scontato almeno meta' della pena. Nondimeno, considerando che la stessa Corte Costituzionale ha esplicitamente affermato la vigenza del principio rieducativo anche nei confronti degli ergastolani, proprio per la possibilita' che questi hanno di fruire della liberazione condizionale, mentre, piu' di recente, ha sancito un vero "diritto" del condannato a fruire dei mezzi predisposti per la rieducazione, l' A. rileva, in adesione all' ordinanza annotata, che nel sistema innovato dell' ordinamento penitenziario, l' ergastolano non puo' essere escluso dal beneficio della semiliberta', che anzi e' necessario a prepararne il concreto reinserimento, concessa dopo ventotto anni la semiliberta'. De iure condendo ipotizza la possibilita' che la semiliberta' venga concessa al condannato all' ergastolo che abbia scontato 16 anni e sei mesi di pena detentiva, tenuto fermo il rapporto, esistente nel caso della reclusione, con il periodo minimo fissato per la liberazione condizionale.
art. 27 comma 3 Cost. art. 176 c.p. art. 21 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 47 comma 2 l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 50 comma 2 l. 26 luglio 1975, n. 354 C. Cost. 7 luglio 1980, n. 107
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