| Senza richiamare i controversi precedenti, basta ricordare che l'
istituzione dei Consigli tributari ha avuto luogo con il d.l. 8 marzo
1945, n. 77 che mirava ad istituire "organi popolari" in grado di
coadiuvare "l' accertamento del reddito imponibile". La vigenza di
tale decreto appare tuttavia controversa, essendo mancato il
successivo provvedimento di esecuzione. Ad accrescere le gia'
rilevanti difficolta' e' intervenuto il n. 3 dell' art. 10, capv., l.
9 ottobre 1971, n. 825, che fa riferimento incidentale a Consigli
tributari, tenendo conto della facolta' riconosciuta ai Comuni, di
istituirli. Il divario esistente tra il decreto n. 77 e la
legislazione della riforma ha suggerito l' interrogativo se i
Consigli di cui parla quest' ultima siano gli stessi istituiti dalla
prima. Indipendentemente da tale questione, resta che dal raccordo
tra le due normative emerge un dato difficilmente decifrabile, ma
comunque univoco. I Consigli tributari, pur non essendo stati oggetti
di particolari modifiche legislative hanno mutato, ed anche
profondamente, la loro natura e la loro funzione. Deputati a gestire,
come espressione diretta del suffragio popolare, la politica
tributaria degli enti locali, come intervento democratico nel
procedimento di accertamento effettuato dagli uffici finanziari, i
Consigli tributari, con un paradosso soltanto apparente, perdono tale
carattere quando ai Comuni viene attribuito il potere di partecipare
a tale procedimento e diventano soltanto organi consultivi di questi.
Ma se la funzione diviene meno autonoma, diventa piu' incisiva, in
quanto i Consigli operano, non piu' in relazione ad uffici estranei,
ma all' interno della struttura dei Comuni, raggiungendo insieme una
maggiore specializzazione. Occorre evitare, tuttavia, che questo
sistema scada nell' arbitrio d' un accertamento fondato su elementi
indiziati, in evidente contrasto con i fondamentali principi
costituzionali.
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