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| IDG851010036 | |
| 85.10.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ingrosso Manlio
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| L' imposizione dei dividendi di fonte italiana fluenti a contribuenti
residenti nella Repubblica Federale di Germania
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| Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 5, pt. 1, pag. 1168-1176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D260; D2123
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| Resta tuttora in vigore, per il disposto dell' art. 75 d.p.r. n. 600
del 1973 e dell' art. 41 d.p.r. n. 601 del 1973, la convenzione
italo-tedesca del 1925 diretta ad eliminare la doppia imposizione.
Non essendo recepito nelle legislazioni nazionali un principio che
considera illecita la doppia imposizione, gli Stati sono costretti a
ricorrere allo strumento della convenzione onde evitare che il
fenomeno si produca, con tutto il limite della ristrettezza d'
efficacia che un tale strumento comporta. I procedimenti tecnici piu'
adottati all' interno delle convenzioni sono quello della
ripartizione dei cespiti e quello della ripartizione dei tributi,
procedimenti che conoscono ulteriori specificazioni (l' esenzione dei
redditi prodotti all' estero, deduzione della imposta, ad es.) che
vengono analizzate piu' dettagliatamente da parte dell' A.. La
convenzione italo-tedesca del 1925 adotta il principio della
territorialita' dell' imposizione, soluzione che piu' si adattava al
sistema fiscale italiano del tempo a carattere reale. Di conseguenza,
la regola e' che l' imposta deve essere prelevata dallo Stato ove i
redditi si producono. A tale regola soggiace anche la disciplina
dell' imposizione dei dividendi, in ordine alla quale l' A. osserva
di passata come il trattamento normativo in Italia differisce in
ordine alla qualita' di residente o meno del contribuente: nel primo
caso si tratta di ritenuta d' acconto, nel secondo la ritenuta e' a
titolo di imposta. Viene, infine, considerata la differenza,
rilevante ex art. 3 comma 2 l. 904/1977, tra soci, imprenditori
individuali e societa' per i dividendi di fonte italiana e fluenti
nella Repubblica Federale Tedesca.
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| art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
art. 3 comma 2 l. 16 dicembre 1977, n.904
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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