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162288
IDG851010036
85.10.10036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ingrosso Manlio
L' imposizione dei dividendi di fonte italiana fluenti a contribuenti residenti nella Repubblica Federale di Germania
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 5, pt. 1, pag. 1168-1176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D260; D2123
Resta tuttora in vigore, per il disposto dell' art. 75 d.p.r. n. 600 del 1973 e dell' art. 41 d.p.r. n. 601 del 1973, la convenzione italo-tedesca del 1925 diretta ad eliminare la doppia imposizione. Non essendo recepito nelle legislazioni nazionali un principio che considera illecita la doppia imposizione, gli Stati sono costretti a ricorrere allo strumento della convenzione onde evitare che il fenomeno si produca, con tutto il limite della ristrettezza d' efficacia che un tale strumento comporta. I procedimenti tecnici piu' adottati all' interno delle convenzioni sono quello della ripartizione dei cespiti e quello della ripartizione dei tributi, procedimenti che conoscono ulteriori specificazioni (l' esenzione dei redditi prodotti all' estero, deduzione della imposta, ad es.) che vengono analizzate piu' dettagliatamente da parte dell' A.. La convenzione italo-tedesca del 1925 adotta il principio della territorialita' dell' imposizione, soluzione che piu' si adattava al sistema fiscale italiano del tempo a carattere reale. Di conseguenza, la regola e' che l' imposta deve essere prelevata dallo Stato ove i redditi si producono. A tale regola soggiace anche la disciplina dell' imposizione dei dividendi, in ordine alla quale l' A. osserva di passata come il trattamento normativo in Italia differisce in ordine alla qualita' di residente o meno del contribuente: nel primo caso si tratta di ritenuta d' acconto, nel secondo la ritenuta e' a titolo di imposta. Viene, infine, considerata la differenza, rilevante ex art. 3 comma 2 l. 904/1977, tra soci, imprenditori individuali e societa' per i dividendi di fonte italiana e fluenti nella Repubblica Federale Tedesca.
art. 75 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 41 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 art. 3 comma 2 l. 16 dicembre 1977, n.904
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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