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162291
IDG851010039
85.10.10039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Flora Giovanni
Il conseguimento di un indebito rimborso dell' IRPEF: frode fiscale o truffa ai danni dello Stato
nota a Trib. Chieti 16 ottobre 1978
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 1008-1015
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2306; D2191; D538
Si tratta del commento ad una sentenza del Tribunale di Chieti del 16 ottobre 1978, nella quale si ritiene che la presentazione di una dichiarazione dei redditi in modo da far figurare un credito del contribuente in realta' non spettante configuri il delitto di frode fiscale "generica" (art. 56 comma 3 lett. e d.p.r. n. 600/73) e non quello di tentativo di truffa ai danni dello Stato. L' A., premesso che nelle norme penali sulle imposte dirette al contrario di quelle sull' IVA non e' espressamente prevista l' ipotesi di conseguimento di indebito rimborso e dopo un' analisi delle fattispecie penali di cui all' art. 56 d.p.r. n. 600/73 aderisce alle conclusioni della sentenza annotata, ma sulla base di altre motivazioni. L' A. muove infatti da tre considerazioni: a) la richiesta o il conseguimento di un rimborso non spettante comportano comunque sempre una evasione d' imposta, sia pure "indiretta" o "riflessa"; b) la fattispecie di frode fiscale generica, oltre ad artifici o raggiri diretti all' evasione ed idonei ad ingannare l' Amministrazione finanziaria, richiede anche, come elemento costitutivo una pur minima evasione d' imposta; c) anche l' evasione "indiretta" rientra nel concetto di evasione penalmente rilevante. Egli conclude pertanto che il fatto deciso dalla sentenza annotata costituisce delitto di frode fiscale generica: tentata, quando l' evasione "indiretta" si sarebbe verificata solo con l' effettivo conseguimento dell' indebito rimborso; consumata, se l' evasione "indiretta" gia' si verifica con la presentazione della dichiarazione. L' A. auspica, infine, un intervento legislativo che preveda espressamente la fattispecie di indebito conseguimento di rimborso dell' IRPEF o, meglio ancora, che incrimini gia' tutte le condotte tendenti ad alterare la base imponibile o il calcolo dell' imposta.
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 133 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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