| L' A. esamina il problema posto dalla sentenza annotata concernente
la individuazione del soggetto attivo del reato di trasporto di oli
minerali senza il certificato di provenienza. Si tratta, cioe', di
stabilire se soggetto attivo del reato sia solo il titolare del
deposito che trasporti o faccia trasportare tali prodotti petroliferi
ovvero anche il semplice trasportatore. Premesso che lo stesso dato
testuale esclude che all' obbligo di muniregli oli del certificato
sia tenuto soltanto il titolare del deposito del carburante, al
medesimo risultato l' A. perviene seguendo l' interpretazione
teleologica della norma. Inquadrata la fattispecie prevista dall'
art. 15 l. 2 luglio 1957, n. 474 nel genus dei reati di scopo e, piu'
precisamente, nella categoria dei reati-ostacolo, se non addirittura
in quella degli illeciti c.d. sintomatici e posto che l' art. 15
sanziona un' obbligo strumentale rispetto all' interesse dello Stato
alla percezione delle imposte, l' A. rileva che e' logico ritenere
che tale obbligo sia rivolto non solo al soggetto tenuto al pagamento
dell' imposta, ma anche a soggetti diversi, come il semplice
trasportatore, la cui attivita', essendo connessa con quella del
debitore d' imposta, puo' essere utilmente sottoposta ad obblighi
preordinati alla difesa del tributo. Precisato, quindi, che si tratti
di un tipico reato "comune", l' A. conclude sottolineando, tuttavia,
che bisogna pur sempre dimostrare che l' impianto ha voluto il fatto
descritto nella norma incriminatrice: ne consegue che, se dall'
indagine sull' elemento psicologico del reato risultera' che la
mancanza del certificato da parte del trasportatore e' stata
determinata da colpa ovvero da errore su legge extrapenale, quale l'
equivoco sul limite dei dieci quintali fissato nell' art. 5 della
stessa legge, in questo caso il conducente dell' autotreno non sara'
punibile per difetto di dolo.
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