| 162294 | |
| IDG851010042 | |
| 85.10.10042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Marini Giuliano
| |
| Falsita' strumentalizzate al fine di evasione dell' imposta di
successione e norma sulla tentata truffa
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Cass. sez. II pen. 30 gennaio 1979, n. 157
| |
| Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 960
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D23114; D538; D51910
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Si premettono le linee costitutive essenziali della figura di truffa,
individuate nella condotta avente significato di mendacio,
caratterizzata dagli artifici o raggiri, nel collegamento causale tra
essa e l' errore del suo destinatario (in quanto legittimato a
disporre del patrimonio proprio o della vittima di truffa), tra
questo e l' atto di disposizione, tra quest' ultimo e gli eventi
naturalistici del danno e del profitto ingiusto. Si precisa che
queste due ultime nozioni devono essere intese in senso
oggettivo-economico e non soggettivo e/o giuridico. Cio' premesso, si
respinge la diversa opinione espressa - in punto danno ed in punto
profitto dalla Corte; si respinge, inoltre il rapporto tra previsioni
di illecito, amministrative e penali, contenute nella legge
finanziaria e previsioni "comuni" contenute nel codice penale,
ipotizzato dalla Corte, sostenendone il possibile concorso, volta a
volta formale e apparente; si precisa che quest' ultimo, pensabile
solo tra disposizioni penali (comuni e finanziarie), volta a volta va
risolto a favore delle prime o delle seconde. Si conclude per l'
ipotizzabilita', nella specie sottoposta alla Corte, quanto meno
della tentata truffa.
| |
| art. 640 c.p.
art. 48 c.p.
art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |