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162294
IDG851010042
85.10.10042 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marini Giuliano
Falsita' strumentalizzate al fine di evasione dell' imposta di successione e norma sulla tentata truffa
nota a Cass. sez. II pen. 30 gennaio 1979, n. 157
Dir. prat. trib., vol. 51, (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 960
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23114; D538; D51910
Si premettono le linee costitutive essenziali della figura di truffa, individuate nella condotta avente significato di mendacio, caratterizzata dagli artifici o raggiri, nel collegamento causale tra essa e l' errore del suo destinatario (in quanto legittimato a disporre del patrimonio proprio o della vittima di truffa), tra questo e l' atto di disposizione, tra quest' ultimo e gli eventi naturalistici del danno e del profitto ingiusto. Si precisa che queste due ultime nozioni devono essere intese in senso oggettivo-economico e non soggettivo e/o giuridico. Cio' premesso, si respinge la diversa opinione espressa - in punto danno ed in punto profitto dalla Corte; si respinge, inoltre il rapporto tra previsioni di illecito, amministrative e penali, contenute nella legge finanziaria e previsioni "comuni" contenute nel codice penale, ipotizzato dalla Corte, sostenendone il possibile concorso, volta a volta formale e apparente; si precisa che quest' ultimo, pensabile solo tra disposizioni penali (comuni e finanziarie), volta a volta va risolto a favore delle prime o delle seconde. Si conclude per l' ipotizzabilita', nella specie sottoposta alla Corte, quanto meno della tentata truffa.
art. 640 c.p. art. 48 c.p. art. 50 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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